Trasferta per lavoro in Usa e in paesi extra-Ue
Il lavoratore è qualificabile come "in trasferta" e potrà beneficiare dell'indennità prevista dall'articolo 51, comma 5 Tuir. Tale regime prevede l'assegnazione di un'indennità esente pari a 77,47 euro senza rimborsi ovvero, se sono presenti rimborsi di spese relative ai bisogni fondamentali (vitto e/o alloggio) un'indennità esente pari al valore precedente ridotto di un terzo per ogni bisogno fondamentale rimborsato . Il trasfertista, invece, è gergalmente individuato - secondo una storica ordinanza della Corte Costituzionale - come colui che svolge la propria attività in luoghi sempre variabili e diversi e beneficia di una detassazione del 50% di tutti gli importi oggetto di rimborso. Circa gli adempimenti preliminari occorre prestare attenzione alle regole di accesso al Paese estero. Se abbiamo ben inteso, non si tratta di distacco e presumiamo che la trasferta si protraggi per un breve periodo: in tali fattispecie non risulta necessaria la procedura preliminare da istruirsi presso il Ministero del lavoro.