Rapporti di lavoro

Sciopero nei servizi pubblici essenziali: obbligatori i dati numerici di adesione

di Simona Maretti


Con delibera del 2 febbraio 2015, la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha fornito un'interpretazione “evolutiva” delle disposizioni contenute nell'art. 5 della legge n. 146 del 1990.
La norma già imponeva alle amministrazioni ed alle imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali di “rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente”.
Con precedente delibera del 21 gennaio 1993 la Commissione di garanzia aveva avuto modo di precisare l'essenzialità di tale adempimento, in considerazione del fatto che la diffusione tempestiva di dette informazioni consente all'utenza di orientarsi con puntualità in ordine all'incidenza sui servizi degli scioperi successivamente proclamati dallo stesso sindacato. Aveva quindi precisato che l'onere previsto dall'art. 5 della legge n. 146/1990 doveva ritenersi assolto mediante la trasmissione dei dati, relativi agli scioperi nazionali e locali, alle emittenti televisive e ai principali quotidiani, oltre che alla stessa Autorità. Al “puntuale adempimento” delle disposizioni della Commissione di garanzia aveva richiamato lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 17 del 3 agosto 1994 con cui sottolineava la funzione fondamentale della comunicazione ai fini del contemperamento del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
La Commissione con la delibera odierna adegua il proprio precedente orientamento e dispone che l'adempimento di cui all'art. 5 della legge n. 146/1990 debba essere svolto attraverso l'utilizzo delle più moderne risorse tecnologiche, che più di ogni altro strumento può garantire agli utenti un'informazione rapida ed immediata sull'andamento del conflitto. Prevede, in conseguenza, che in occasione di ogni sciopero le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali sono tenute a rendere pubblici tempestivamente i dati numerici relativi al personale aderente allo sciopero in termini di percentuale rispetto al personale in servizio attraverso l'inserimento sul proprio sito internet istituzionale. La pubblicazione dei dati nel sito istituzionale dell'ente deve ritenersi sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo ex art. 5 ed assorbe ogni ulteriore adempimento di comunicazione indicato dalla Commissione con la precedente delibera del 1993, salvi diversi obblighi di comunicazione previsti da leggi speciali.
L'inserimento nel sito dell'ente costituisce peraltro adempimento funzionale altresì ad accrescere la trasparenza dell'operato delle amministrazioni o delle imprese erogatrici, a maggior ragione in situazioni in cui i pregiudizi derivanti dallo sciopero si riverberano su soggetti terzi rispetto alle dinamiche conflittuali.
La delibera si pone in continuità con le disposizioni già contenute nel d. lgs. n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché del d. lgs. n. 33/2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni che attribuiscono al sito dell'ente un ruolo fondamentale quanto esclusivo per conseguire le finalità perseguite dalla normativa.
In attuazione dell'art. 9 del d. lgs. n. 33/2013 le informazioni di cui all'art. 5 della legge n. 146/1990 dovranno essere inserite nell'apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”. Le amministrazioni non possono disporre di filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno di tale sezione. Devono inoltre curare la successiva conservazione e fruibilità delle informazioni e dei dati all'interno di distinte sezioni del sito di archivio debitamente segnalate nella sezione “Amministrazione trasparente”.

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