Adempimenti

Retribuzioni convenzionali estere valide anche per i cittadini Ue

di Paola Sanna

Con decreto 14 gennaio 2015 il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il ministero dell'Economia e delle Finanze, hanno definito le retribuzioni convenzionali da utilizzare nel corso dell'anno 2015 per il calcolo di contributi ed imposte di lavoratori italiani impiegati in paesi stranieri.
Con circolare n. 28 del 6 febbraio scorso l'Inail ha recepito l'entità delle nuove retribuzioni convenzionali e ha confermato gli indirizzi espressi negli anni scorsi in materia di applicabilità delle stesse.
In particolare - così come peraltro già definito dall'Inps nella circolare 16/2015 - anche l'Istituto assicuratore ha precisato che, nonostante la normativa si riferisca ai soli lavoratori italiani, è comunque da applicarsi anche ai cittadini degli altri Stati membri dell'Ue, ovvero ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario. Tale indirizzo era peraltro già stato chiarito con Nota del 12 marzo 2012 nella quale veniva fornita un'interpretazione del Dl 317/1987 convertito, con modificazioni, dalla legge 398/1987 in materia di estensione della tutela assicurativa ai lavoratori extracomunitari.
Le nuove retribuzioni convenzionali - rileva l'Inail nella circolare in questione - sono da applicare anche alle qualifiche dell'area dirigenziale, in deroga dunque all'ordinaria disciplina prevista dall'articolo 4 del Dlgs 38/2000. Sono invece escluse dall'applicazione tutte le situazioni in cui tra le parti non sia configurabile un rapporto di lavoro di tipo subordinato, quindi non sono applicabili a co.co.co. e lavoratori in regime di prestazione occasionale.
Poiché le retribuzioni convenzionali - come si è detto - sono in vigore per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali, sono esclusi dall'ambito di applicazione:

- gli Stati membri dell'Unione europea e quindi:
Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Romania;
- gli Stati ai quali si applica la normativa comunitaria e cioè Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera;
- gli Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale; si tratta di:
•Argentina
•Australia (Stato del Victoria)
•Brasile
•Canada (provincia dell'Ontario; provincia del Quebec)
•Capoverde
•Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou)
•ex Jugoslavia (repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia e Repubblica federale di Jugoslavia costituita da Serbia, Montenegro e Kosovo)
•Principato di Monaco
•San Marino
•Santa Sede
•Tunisia
•Turchia
•Uruguay
•Venezuela.
Ciò detto, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015 il calcolo dei premi dei lavoratori operanti all'estero è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate con il decreto ministeriale citato in premessa, tenendo conto che a queste retribuzioni saranno ragguagliate le eventuali prestazioni dovute.
Pare infine opportuno ricordare che le retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in ventiseiesimi solo in presenza di assunzioni, risoluzioni di rapporto o trasferimenti all'estero avvenuti in corso di mese.

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