Adempimenti

Il segreto professionale salva gli atti riservati dalla verifica del Fisco

di Antonio Iorio

Se nel corso di una verifica fiscale nei confronti di un professionista gli ispettori intendono esaminare determinati atti e documenti che contengono informazioni ritenute riservate, è possibile opporre il segreto professionale anche se l’esame è finalizzato a riscontrare il regolare assolvimento degli obblighi fiscali. A questo punto i verificatori, per poter proseguire nell’ispezione dei documenti per i quali è stato opposto il segreto, devono interrompere il controllo e chiedere l’autorizzazione alla procura della Repubblica.

Vediamo in concreto i termini della problematica anche alla luce delle più recenti sentenze della Corte di Cassazione.

Il segreto professionale

Il professionista per legge deve coprire le notizie (spesso anche delicate) riguardanti i propri clienti. La disciplina del segreto si ricava, sul piano generale, dall’articolo 200 del codice di procedura penale, secondo il quale i professionisti non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragioni legate alla propria professione.

La violazione è penalmente sanzionata in capo al professionista stesso, a querela della persona offesa (articolo 622 del codice penale), con la reclusione fino a un anno o con la multa da 30 a 516 euro. In base a tale norma, infatti, è vietato a chiunque venga, nel corso della propria professione o arte, a conoscenza di un segreto, di rivelarlo, senza giusta causa, ovvero di impiegarlo a proprio o altrui profitto

In tale contesto occorre considerare che alcune informazioni gestite dal professionista potrebbero venire a conoscenza dell’amministrazione finanziaria nel corso di un controllo. Si pensi, ad esempio, al caso frequente di verifica fiscale, durante la quale i controllori potrebbero ritenere importante esaminare i fascicoli cartacei o telematici dei clienti del professionista per poi riscontrare la regolare emissione di fattura per le prestazioni eseguite, venendo così a conoscenza di problematiche di interesse del cliente estranee al controllo del professionista (rinvenimento di lettere, mail, ecc.).

Fermo restando che gli appartenenti all’amministrazione finanziaria sono tenuti a loro volta al rispetto del segreto, è innegabile che rimane il dubbio circa la possibilità di utilizzare alcune delle informazioni così acquisite contro il cliente del professionista per effettuare anche nei suoi confronti un controllo fiscale.

L’autorizzazione del giudice

In tali ipotesi, l’unica tutela consiste nell’eccepire il segreto professionale, che impedisce sia l’esame dei documenti, sia l’acquisizione di notizie da parte dei terzi. Infatti l’articolo 52 del Dpr 633 del 1972 prevede, a questo proposito, che nei casi in cui è opposto il segreto professionale, i verificatori possono procedere solo in seguito al rilascio dell’autorizzazione della procura ovvero da parte dell’autorità giudiziaria più vicina.

Dunque, qualora il professionista opponga il segreto, la sua dichiarazione va debitamente verbalizzata e i funzionari del Fisco possono proseguire nella verifica solo dopo aver chiesto l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

L’autorizzazione ha valenza procedurale, non essendo necessari specifici requisiti per la relativa concessione. Si tratta di una sorta di benestare, forse anche liberatorio per lo stesso professionista, che consente “l’accesso” a fascicoli coperti dal segreto.

Impugnare l’autorizzazione

Si può verificare che il professionista, per le più svariate ragioni, non condivida la legittimità dell’autorizzazione rilasciata dalla procura della Repubblica. Si tratta quindi di comprendere quali siano le tutele affidate dall’ordinamento tenendo presente che l’intervento del Pm e la relativa autorizzazione, in questo caso, non hanno una rilevanza giudiziaria ma soltanto amministrativa.

Secondo una datata pronuncia delle sezioni unite della Cassazione (sentenza 11082/2010), il professionista che ritiene violato il segreto professionale non ha una tutela concreta. Se la verifica fiscale si traduce in un avviso di accertamento, il professionista dovrebbe, infatti, impugnare davanti al giudice tributario l’avviso di accertamento, e, in quella sede, lamentare anche la violazione subita dal rilascio dell’autorizzazione del Pm contro l’opposizione del segreto professionale

Ne consegue, però, che negli altri casi in cui non venga proposto ricorso al giudice tributario, la violazione rimane priva di conseguenze. Si pensi al caso in cui, al termine del controllo, non siano state accertate violazioni fiscali o se il professionista decide di chiudere in acquiescenza o in adesione le eventuali contestazioni.

Successivamente, sempre le sezioni unite della Suprema corte, pur confermando, con la sentenza 8587/2016, la competenza piena ed esclusiva del giudice tributario, hanno mutato orientamento, riconoscendo, in taluni casi, la competenza del giudice ordinario (si veda l’articolo sotto).

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