Previdenza

Proroga per il pagamento tramite Rid delle rate di riscatto e ricongiunzione

di Enrico Brandi

Tutte le rate di versamenti di oneri di riscatto o ricongiunzione e rendita vitalizia non pagate per i mesi da dicembre 2013 a novembre 2014 per gli utenti che pagano attraverso il sistema di Rid bancario possono essere versate entro e non oltre il 28 febbraio 2015.

L'ulteriore proroga disposta dall'Inps al pagamento delle rate deriva dalla complessità dell'operazione che permette la modifica delle deleghe RID già attive presso gli istituti bancari ma sprovviste della sottoscrizione, indispensabile per l’Inps, della clausola in deroga dell'importo fisso predeterminato, grazie alla quale il contribuente non può rifiutare l'addebito nei tempi stabiliti dalla Psd (Payment services directive). Il nuovo messaggio del 12 dicembre 2014 n. 9616 si ricollega al precedente messaggio 4786/2014 che aveva disposto un analogo rinvio del pagamento.


Mancato pagamento delle rate – Salvo la deroga indicata, in via generale ricordiamo che il mancato pagamento delle rate degli oneri di riscatto e ricongiunzione ha degli effetti ben precisi. In particolare (Inps, msg. n. 15914/2012):
- nel caso di mancato versamento di un limite massimo di tre rate, si dovrà versare le rate scadute entro il termine di scadenza della quarta rata e, entro lo stesso termine, riprendere i versamenti attenendosi nuovamente alle scadenze ed agli importi previsti in precedenza dal piano di ammortamento; in tal caso saranno quantificati dall’istituto previdenziale gli interessi legali maturati alla data del versamento ed il mancato pagamento degli stessi determinerà una riduzione del periodo riconosciuto;
- nel caso di mancato versamento di più di tre rate, verrà dichiarata la decadenza del provvedimento di riscatto e il riconoscimento verrà limitato in misura proporzionale al versamento effettuato.


Adempimenti degli interessati – Gli interessati dovranno pertanto attivarsi per pagare le rate pregresse entro la scadenza del 28 febbraio 2015 e inoltre rivolgersi presso il proprio istituto di credito per sottoscrivere la delega Rid in cui deve essere compresa clausola dell'importo fisso predeterminato. Tale clausola, per l'Inps, è obbligatoria in quanto l'istituto non ha aderito al servizio di addebito diretto europeo Sepa Sdd mantenendo l'attuale iter di incasso Rid a importo fisso predefinito non stornabile, per il quale non sussiste per il debitore la facoltà di esercizio del diritto di rimborso entro le 8 settimane).

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