Previdenza

Niente automaticità delle prestazioni di maternità per i coadiuvanti familiari

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di Michele Regina

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere la posizione del ministero del Lavoro in tema di estensione del cosiddetto principio di automaticità delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 2116 del codice civile alla categoria delle lavoratrici familiari, coadiuvanti dell'imprenditore, relativamente all'erogazione dell'indennità di maternità.

Secondo l'articolo 2116 «le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro».

Per offrire garanzie al lavoratore subordinato in tema di integrità contributiva, la norma codicistica stabilisce il cosiddetto principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, in ragione del quale queste ultime sono dovute non solo in relazione alla maturazione del diritto a pensione, ma anche per le prestazioni assistenziali e assicurative, oltreché in presenza di inadempimenti del datore di lavoro.

In ragione della giurisprudenza prevalente tale principio troverebbe applicazione esclusivamente in per i dipendenti, in considerazione del riferimento “prestatore di lavoro”, e quindi con esclusione dei lavoratori autonomi strictu sensu, i quali sono soggetti passivi dell'obbligazione contributiva.

Il ministero con interpello numero 10 del 17 aprile 2015 ricorda che «come chiarito, infatti, dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 374/1997 l'automaticità delle prestazioni, logico corollario della finalità di protezione sociale, costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi».

Per quanto delineato, il ministero ritiene che il principio della automaticità delle prestazioni non trova quindi applicazione nei confronti dei coadiuvanti familiari che partecipano in modo prevalente e continuativo all'attività di impresa e che non hanno instaurato con l'imprenditore un rapporto di lavoro dipendente.

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