Previdenza

Prolungato il sostegno al reddito dei non salvaguardati del 2010

di Luca Vichi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 99 del 30 aprile 2015 il decreto 9 marzo 2015 con cui il governo ha concesso il prolungamento, nel limite delle mensilità residue nell'anno 2015, dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori già destinatari del decreto 85708/2014. Si tratta di quei lavoratori che nell'anno 2014 non rientravano nel contingente dei 10.000 lavoratori ammessi ad accedere alla pensione derogando al sistema della finestra mobile posticipata di 12 mesi.
In merito si ricorda che:
- il decreto del 2014, come del resto i precedenti, è stato emanato in attuazione della legge 220/2010;
- già l'Inps, con il messaggio 1094/2015, ha precisato che il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito deve aver avuto inizio in una data ricompresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014.


Non applicabilità della finestra posticipata
Il comma 5, articolo 12, del decreto legge 78/2010 dispone che le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima del 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto) continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) ai lavoratori che, al 31 maggio 2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore.


La legge 220/2010
La legge 220/2010 ha introdotto all'articolo 12 del Dl 78/2010 il comma 5-bis che prevede la possibilità per il ministero del Lavoro di disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima del 31 maggio 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico.

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