D: L'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 61/2000, prevede che nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, salva la possibilità di definire clausole flessibili o elastiche. Con riferimento alla prestazione della singola giornata lavorativa del lavoratore, in part-time verticale vi è dunque l'obbligo di indicare puntualmente la collocazione dell'orario di lavoro?
R: Non è richiesto, per i part-time verticali, l'obbligo di indicare puntualmente la collocazione temporale dell'orario con riferimento alla singola giornata lavorativa, ossia indicare le fasce orarie in cui la prestazione deve essere svolta nelle giornate in cui l'orario di lavoro è considerato contrattualmente “pieno”. Di questo avviso è il Ministero del Lavoro, il quale, con la nota 20 febbraio 2009, Prot. 25/I/0002601, ha ritenuto di dover esentare il contratto di lavoro a tempo parziale di tipo...