Rapporti di lavoro

Sale a 7.500 euro il reddito esente per i frontalieri

di Cristian Valsiglio

I lavoratori frontalieri, in linea generale, hanno una disciplina fiscale di favore che consente di esentare fino ad un certo limite il reddito prodotto nella zona di frontiera. Tale limite, fino al 2011, era pari a euro 8.000, diminuito a euro 6.700, in via temporanea, per gli anni 2012 2 2013 (v. anche Circ. AE 3.5.2013, n. 12/E).
Dal 2014 tale misura agevolativa diventa definitiva (L. 27.12.2013, n. 147, art. 1 co. 175) ma dall'anno 2015 la fascia di esenzione passa da euro 6.700 a euro 7.500 (L. 23.12.2014, n. 190, art. 1, co. 690).
Pertanto dal 2015 i soggetti frontalieri o coloro che lavorano in paese limitrofi rispetto al territorio nazionale potranno usufruire di una agevolazione fiscale che comporterà il non assoggettamento nel limite di euro 7.500 dei redditi di lavoro prodotti.
La nuova versione normativa prevede che l'attività lavorativa sia svolta da residenti in Italia che prestano la loro attività lavorativa in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi.
La parte eccedente euro 7.500 sarà tassato normalmente secondo le aliquote di tassazione a scaglioni di reddito previste dall'art. 11 TUIR.
Ai sensi dell'art. 1, lett. b) del reg. n. 1408/71/CEE con il termine “lavoratore frontaliero” si intende qualsiasi lavoratore subordinato o autonomo che esercita un'attività professionale nel territorio di uno Stato e risiede nel territorio di uno Stato membro dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana; tuttavia, il lavoratore frontaliero che è distaccato dall'impresa da cui dipende normalmente o che fornisce una prestazione di servizi nel territorio dello stesso o di un altro Stato membro, conserva la qualità di lavoratore frontaliero per un periodo non superiore a 4 mesi, anche se in questo periodo non può ritornare ogni giorno o almeno una volta alla settimana nel luogo di residenza.
Ai fini fiscali, per la corretta gestione, del lavoratore frontaliero è necessario rifarsi alle singole convenzioni internazionali contro la doppia imposizione, in quanto la definizione sopra riportata di diritto comunitario è valida principalmente in materia di sicurezza sociale.


Comune di Campione d'Italia
La L. 23.12.2014, n. 190 all'art. 1, co. 691 prevede una franchigia di euro 6.700 per i redditi di pensione e di lavoro prodotti dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia.

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