Rapporti di lavoro

Per il Consiglio di Stato la Cig in deroga potrebbe essere concessa agli studi professionali

di Luca De Compadri

Con nota del 24 novembre 2014 il ministero del Lavoro ribadiva l'orientamento già espresso con la circolare 19 dell'11 settembre 2014 secondo cui il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere richiesto soltanto dai soggetti giuridici qualificati come imprese, così come individuate dall'articolo 2082 del codice civile. Secondo il Ministero, infatti, il piccolo imprenditore è sottoposto allo stato generale dell'imprenditore, sia pure con alcune peculiarità definite dalla legge con la finalità di uno snellimento e semplificazione degli adempimenti. Diversamente, secondo il ministero, sono esclusi dalla possibilità di richiedere il trattamento in parola, tra gli altri, le associazioni sindacali datoriali e gli studi professionali.

In questo contesto si colloca l'ordinanza del Consiglio di Stato depositata in data 11 marzo 2015. Infatti, in riforma dell'ordinanza cautelare del Tar del Lazio del 12 dicembre 2014, il Consiglio di Stato ritiene in via cautelare che siano convincenti i motivi critici addotti con riguardo alle disposizioni del decreto interministeriale 1 agosto 2014, nella parte in cui esclude gli studi professionali dal trattamento di Cig in deroga. In particolare, l'organo giudicante ritiene rilevanti i profili relativi alla eventuale discriminazione operata nei confronti della categoria dei liberi professionisti e del personale che lavora presso di loro, tenuto conto dei vincoli comunitari in materia di definizione di impresa.

Su questa base il Consiglio di Stato giudica sussistente il pericolo in mora, dal momento che l'esecuzione dell'ordinanza impugnata comporterebbe l'effettiva e grave compromissione dell’attività economica del comparto degli studi professionali e dei livelli occupazionali garantiti da questo comparto.

In proposito giova ricordare che alcune Regioni, al fine specifico di estendere il riconoscimento della Cig in deroga al personale degli studi professionali , ha applicato la deroga, prevista dall'articolo 6, comma 3 , del decreto interministeriale 1 agosto 2014, secondo cui: «al fine di assicurare la graduale transizione al sistema introdotto dal presente decreto, le Regioni e le Province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti d'integrazione salariale (nonché di mobilità cfr. errata corrige del decreto pubblicata sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 29 ottobre 2014), anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto interministeriale n.83473/14» (si veda Piemonte : l'accordo quadro regionale del 12 settembre 2014; Veneto: i Primi orientamenti applicativi relativi al Decreto interministeriale n. 83473/2014, il Vademecum di Disciplina della Cassa integrazione guadagni in deroga per l'anno 2014; Friuli V. G. : CIG e mobilità in deroga: requisiti e domanda 2014; Umbria:Cig anche dipendenti studi professionali 2014; Marche : avviso del 12 settembre 2014)

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