Previdenza

Calcolo della pensione di inabilità per i marittimi

di Enrico Brandi

Per la liquidazione della pensione privilegiata di inabilità con il calcolo contributivo a favore dei lavoratori marittimi, occorre aggiungere al montante individuale dei contributi, posseduto all'atto del pensionamento, un'ulteriore quota di contribuzione necessaria per raggiungere la contribuzione complessiva di 1040 settimane.
Così si è espresso l'INPS col messaggio 8696 dell'11 novembre 2014.
In base all'art. 34 della legge 413/1984 i lavoratori marittimi, riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di malattia o infortunio verificatosi durante l'imbarco o per causa di servizio connesso allo stesso, possono conseguire la pensione privilegiata per inabilità alla navigazione a prescindere da qualsiasi requisito di età o di periodo assicurativo.
Il diritto cioè alla pensione di inabilità privilegiata scatta quando gli stessi lavoratori, colpiti da inabilità permanente, non sono in possesso dei requisiti per l'inabilità ordinaria: 520 settimane di contribuzione - esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione - accreditata in qualità di marittimo di cui almeno 52 nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione.
Secondo la predetta legge ai fini della concessione della pensione di inabilità l'accertamento dello stato di permanente inidoneità alla navigazione nei confronti dei lavoratori marittimi, è di regola di competenza delle speciali Commissioni mediche.
Contro il provvedimento di accertamento e` ammesso ricorso in via amministrativa secondo le norme vigenti per le analoghe prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria.


Calcolo della pensione di inabilità – Secondo il nuovo messaggio dell'INPS a prescindere dal numero dei contributi dovuti o accreditati la misura della pensione privilegiata non può essere inferiore a quella che sarebbe spettata qualora il titolare avesse fatto valere almeno la metà dell'anzianità assicurativa massima prevista per legge cioè almeno 20 anni.
Il conteggio della pensione contributiva consiste quindi nel prendere in considerazione due quote:
1)una relativa al montante individuale contributivo maturato al momento di accesso alla pensione di inabilità;
2)una seconda quota utile a raggiungere i 1.040 contributi settimanali corrispondenti a 20 anni di anzianità contributiva, calcolata prendendo la media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni di contribuzione e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 503/1992.
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