Subappalto irregolare, le responsabilità in caso d'infortunio
L'intenso processo di esternalizzazione che, ormai, da circa due decenni caratterizza l'economia italiana pone numerosi profili problematici; il legislatore aveva, in effetti, già preventivato una possibile deriva di tale fenomeno, tant'è vero che prima con l'art. 29 del D.Lgs. n.276/2003, e successivamente con l'art. 26 del D.Lgs. n.81/2008, ha imposto vincoli molto stringenti finalizzati a garantire la "genuinità" degli appalti, tra cui l'obbligo di verifica da parte del committente dell'idoneità tecnico – professionale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici e la previsione di un articolato vincolo di solidarietà.
Malgrado tutti questi sforzi anche le ultime statistiche denunciano, però, in modo impietoso che una fetta notevole degli infortuni sul lavoro, anche con esito mortale, si concentrano nel mondo dei subappalti, un vero sottobosco che spesso cela anche rapporti di tipo interpositorio.
Sotto tale profilo è certamente emblematico il caso affrontato dalla S.C. di Cassazione, sez. IV pen., che con la sentenza 15 aprile 2019, n. 16212, ha messo a fuoco la posizione del datore di lavoro subappaltatore nel caso d'infortunio del proprio lavoratore risultato, però, diretto dall'appaltatore.
La vicenda.
La vicenda affrontata dalla S.C. di Cassazione riguarda un grave incidente avvenuto all'interno di un cantiere in cui erano in corso dei lavori di rimozione di lastre in eternit da un capannone; l'operaio D.G. mentre era intento a rimuovere la copertura sul tetto sconfinava sul tetto del capannone attiguo, calpestando un lucernario con copertura in plexiglass che cedeva, provocando la sua rovinosa caduta a terra da un'altezza di circa dieci metri.
Dagli accertamenti compiuti è emerso che il D.G. era stato irregolarmente assunto dal G.U., titolare della ditta alla quale erano stati affidati dei lavori in subappalto di rimozione e smaltimento della copertura in eternit dal predetto capannone; sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Brescia hanno riconosciuto la responsabilità di G.U. in ordine al reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 490 c.p.), in quanto nella sua qualità di datore di lavoro non aveva delimitato l'area di lavoro, nonostante l'intero tetto del capannone presentasse caratteristiche strutturali simili, per cui era facile confondersi fra le varie zone.
Subappalto irregolare e verbale di accertamento dell'INPS.
L'imputato si è difeso censurando l'operato dei Giudici di merito sotto vari profili; in particolare nel ricorso ha sottolineato che nel verbale di accertamento dell'Inps risultava che il ricorrente fosse soltanto "un mero fornitore di manodopera" e non già colui che eseguiva i lavori in subappalto, per cui gli ordini di lavoro erano impartiti direttamente dalla ditta appaltatrice.
Quindi i propri lavoratori, compreso l'operaio infortunatosi, erano diretti dall'appaltatore con il risultato che, a suo avviso, avendo un'inesistente autonomia operativa non poteva essere considerato responsabile dell'accaduto.
Insomma, il ricorrente ha fatto leva sull'accertata irregolarità del subappalto compiuta dagli ispettori dell'INPS per confutare la posizione di datore di lavoro per la sicurezza (cfr. art. 2, c.1, lett. b, D.Lgs. n.81/2008) attribuita allo stesso dai Giudici di merito.
L'inerzia dell'appaltatore non esclude la responsabilità del datore di lavoro subappaltatore.
La S.C. ha, tuttavia, respinto il ricorso ritenendolo infondato facendo rilevare che l'infortunato si è trovato in condizioni di pericolosità per effetto di tale mancata delimitazione dell'area d'intervento, per cui "….era concretamente prevedibile la possibilità di uno sconfinamento da parte dei lavoratori, foriero di potenziali conseguenze dannose, poi effettivamente verificatesi".
A fronte di tale situazione il G.U. non ha provveduto ad occuparsi della messa in sicurezza della zona di lavoro, nell'inerzia dell'appaltatore, in maniera tale da prevenire i rischi per i lavoratori che si trovavano ad operare sulla copertura, in una zona attigua a quella propriamente operativa.
Orbene, secondo i Giudici di legittimità l'inerzia dell'appaltatore nel predisporre le necessarie misure di prevenzione e protezione unitamente al fatto che lo stesso esercitasse il potere direttivo sulle attività in cantiere non solleva, però, il datore di lavoro della ditta subappaltatrice dalle proprie responsabilità e ciò, si badi bene, per altro anche in considerazione di quanto stabilisce più in generale l'art. 2087 c.c.