Previdenza

Lavoratori, staffetta fra gli ammortizzatori

di Gianni Bocchieri

Il Dlgs 22/15 di riordino degli ammortizzatori sociali ha confermato l'istituzione dell'Assegno di disoccupazione (Asdi), in via sperimentale per l'anno 2015, a decorrere dall'1 maggio 2015, per fornire un'ulteriore tutela di sostegno al reddito ai beneficiari della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) privi di occupazione e versino in una particolare condizione economica di bisogno dopo averne fruito per la sua intera durata entro il 31 dicembre 2015.


Per il suo primo anno di applicazione, l'Asdi è riservato prioritariamente ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e ai lavoratori in età prossima al pensionamento.
Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro, l'articolo 16 del decreto legislativo prevede che i redditi derivanti da nuova occupazione possano essere parzialmente cumulati con l'Asdi e che la sua corresponsione è condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, che dovrà contenere specifici impegni di ricerca attiva di lavoro, di partecipazione ad iniziative di orientamento e formazione e di accettazione di adeguate proposte di lavoro, pena la perdita del beneficio.


L'Asdi potrà essere erogato per una durata massima di 6 mesi e sarà pari al 75% dell'ammontare dell'ultima Naspi percepita, se non superiore alla misura dell'assegno sociale (447,61 euro mensili per il 2014). Questo importo potrà essere incrementato per eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e con le modalità stabilite dallo stesso decreto interministeriale del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Mef, con cui saranno definite la situazione economica di bisogno del nucleo familiare con l'applicazione dell'Isee, che non includerà l'ammontare della Naspi percepita dal richiedente, l'Asdi e i relativi criteri di priorità di accesso, qualora le risorse siano insufficienti ad erogare il beneficio a tutti i lavoratori che versano nella suddetta situazione economica di bisogno.

Con lo stesso decreto interministeriale saranno definiti: i limiti e i criteri di cumulabilità dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell'Asdi, le caratteristiche del progetto personalizzato e il sistema degli obblighi e delle sanzioni connessi al progetto personalizzato, i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e l'Inps volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, per il tramite del Casellario dell'assistenza, i controlli per evitare la fruizione indebita della prestazione e le modalità di erogazione dell'Asdi attraverso l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronico.


Rispetto alla versione originaria, è ora previsto che questo decreto interministeriale di natura non regolamentare sia emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il finanziamento dell'Asdi sarà effettuato con le risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. La dotazione di questo Fondo è pari a 200 milioni nel 2015 e altri 200 nel 2016, con cui si potranno finanziare anche le attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l'impiego, il monitoraggio, la valutazione e le iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza dell'Asdi, nel limite massimo dell'1% della dotazione dello stesso.


La gestione dell'Asdi sarà effettuata dall'Inps con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'Inps riconoscerà l'Asdi in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso d'insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'Inps non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. Esaurite le risorse del Fondo, l'Asdi non potrà essere erogato in nessun caso. L'eventuale estensione dell'Asdi agli anni successivi al 2015 potrà essere finanziata con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi della legge delega del Jobs Act (legge 183/14) o con le risorse stanziate da successivi provvedimenti legislativi per la copertura delle spese.

Il Dlgs 22/15

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