Impugnazione referendum sindacale ex articolo 21 dello Statuto
R: L’efficacia dell’esito del referendum sindacale di cui all’art. 21 dello Statuto dei Lavoratori attiene unicamente al rapporto associativo tra lavoratore e sindacato; pertanto, non è idonea a incidere sull’efficacia dell’accordo collettivo sottoposto al suo vaglio. Tuttavia, nel caso di specie, è proprio l’accordo sindacale a subordinare la propria efficacia all’esito positivo del referendum; ciò significa che la circostanza che la consultazione referendaria si concluda con esito positivo è condizione di efficacia dell’accordo. Tanto premesso, il referendum non è autonomamente impugnabile, in considerazione dell’impossibilità, per i lavoratori, di attivare il procedimento di cui all’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori. I lavoratori potrebbero, invece, in linea teorica impugnare l’accordo sindacale (nel termine di sei mesi dalla scoperta dell’errore e/o del dolo) con un procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. Tuttavia, tale azioni avrebbe speranza di essere accolta solo previa prova della sussistenza del vizio del consenso – nella fattispecie dolo e/o errore – in considerazione della riferita difformità tra il contenuto dell’accordo e quanto riferito nel corso dell’assemblea. Pertanto, fermo restando che l’oggetto dell’impugnazione sarebbe l’accordo, di cui verrà chiesto l’annullamento in considerazione del vizio del consenso, l’invalidità del referendum potrebbe essere fatta valere incidentalmente, sottolineando come di fatto non si sia verificata la condizione di efficacia prevista dall’accordo, in considerazione della irregolarità del referendum medesimo.