Adempimenti

Enti pubblici, lavorazioni a rischio e occupazione disabili

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di Pietro Gremigni

Gli enti pubblici come, per esempio, i Comuni non rientrano nell'esonero dall'obbligo di occupare i disabili qualora occupino addetti impegnati in lavorazioni a rischio che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille.
Così si è espresso il ministero del Lavoro nella risposta all'interpello 4 del 6 marzo 2015.
Vediamo di capire di cosa si tratta ricostruendo la norma di legge e i successivi interventi ministeriali.


Esonero dall'obbligo di occupare disabili L'articolo 5 della legge 68/1999 prevede che i datori di lavoro sia pubblici che privati, laddove operino in determinati settori – quali quello del trasporto aereo, marittimo o terrestre, edile e degli impianti a fune, autotrasporto e minerario – siano sottratti dall'osservanza degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 con esclusivo riferimento al personale identificato dalla norma stessa.
L'articolo 5, comma 2, della legge 68/1999 stabilisce invece che, fermo restando l'obbligo del versamento del contributo al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille, la procedura di esonero è sostituita da un'autocertificazione del datore di lavoro che attesta l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo.

Quest'ultima norma ha suscitato divisioni interpretative tra ministero da un parte e alcune direzioni regionali e regioni dall'altra. In base alla nota ministeriale del 12 dicembre 2013, il riferimento al pagamento del tasso di premio pari o superiore a 60 per mille deve intendersi il tasso indicato dal Dm 12 dicembre 2000 e non al tasso specifico aziendale, che penalizzerebbe le imprese che registrano andamenti infortunistici positivi o effettuano investimenti in prevenzione. La norma va poi interpretata, sempre per il ministero del Lavoro, sia per la collocazione sistematica che per il dettato letterale, come una ipotesi di esclusione dalla base di computo, per la quale è espressamente indicato nell'autocertificazione lo strumento sufficiente per l'esonero.

Tale norma è stata interpretata da una ristretta minoranza di Regioni come una ipotesi di esonero parziale tale da obbligare a versare il relativi contributo al Fondo regionale, a fronte di una generale posizione delle Province e del ministero che hanno formalmente qualificato la fattispecie come esclusione dalla base di computo. Da ultimo, secondo il ministero l'esclusione deve essere effettuata senza operare alcun versamento nei confronti del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (nota 16 luglio 2014). In definitiva le aziende interessate nelle quali esistono lavorazioni ad alto rischio, sono esonerate dall'occupare lavoratori disabili, senza dover versare alcun contributo esonerativo per i disabili che non sono obbligati ad assumere.


Destinatari – Con l'interpello in questione l'associazione dei comuni italiani chiede al ministero se anche per gli enti pubblici in generale e per i Comuni in particolare valga il predetto esonero. La risposta ministeriale è negativa in relazione proprio al dato letterale della disposizione che ricomprende da un lato i datori di lavoro pubblici per quanto riguarda alcuni settori specifici (trasporto, impianti a fune o minerari) e dall'altra invece li esclude indicando come beneficiari le sole aziende private senza possibilità, secondo l'interpello, di allargare la platea dei datori di lavoro esonerati.

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