In vigore l’accordo Italia e Turchia sulla previdenza sociale
Sulla Gazzetta Ufficiale numero 74 del 30 marzo 2015 è stata pubblicata la legge 11 marzo 2015, numero 35 di ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012. Finalizzato a semplificare le procedure amministrative, ad agevolare la mobilità transnazionale e ad accrescere la tutela del lavoratore, l'accordo assume rilevanza soprattutto alla luce delle intense relazioni commerciali tra i due Paesi e del crescente numero di lavoratori movimentati.
L'accordo già ratificato dalla Turchia e in vigore dal 31 marzo 2015, costituisce un aggiornamento della Convenzione europea di sicurezza sociale stipulata a livello comunitario ed applicabile, tra i paesi extra Ue, unicamente nei confronti della Turchia. Oltre a ribadire i principi di base contenuti nella richiamata Convenzione, introduce delle norme specifiche orientate, tra l'altro, a semplificare le procedure di esonero contributivo, a tutelare i diritti acquisiti e a consentire ai lavoratori assunti localmente da missioni diplomatiche il mantenimento della contribuzione nel Paese che li impiega.
Focalizzando l'analisi sugli aspetti di maggior interesse, l'accordo assicura, quali principi generali, la parità di trattamento e l'esportabilità delle prestazioni. Pertanto, il lavoratore turco entrato in Italia nel rispetto delle disposizioni in materia di immigrazione, che svolga la propria attività come lavoratore subordinato, ovvero autonomo, viene assoggettato alla nostra legislazione di sicurezza sociale a parità di condizioni con i lavoratori italiani.
Il principio della territorialità dell'obbligo assicurativo incontra specifiche deroghe nelle ipotesi tassativamente previste dall'accordo, ovvero per i dipendenti pubblici (articolo 6), per i lavoratori temporaneamente distaccati (articolo 7), per il personale delle società di trasporto internazionale (articolo 8), per i membri di equipaggio e marittimi (articolo 9), per i membri delle missioni diplomatiche e funzionari consolari (articolo 10), e in tutte quelle fattispecie, non individuabili a priori, concordate, di volta in volta, dalle autorità competenti – il ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il ministero della Salute per l'Italia e il ministero del Lavoro e della previdenza sociale per la Turchia – o dagli organi designati.
Più nel dettaglio, i dipendenti pubblici di una delle parti dell'accordo restano assoggettati alla legislazione del Paese al quale appartiene l'amministrazione cui sono dipendenti.
Per i soggetti distaccati è previsto il mantenimento della legislazione del Paese di provenienza per un periodo massimo di 24 mesi, che potrà essere prorogato previa approvazione delle autorità competenti. Tale regime trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi che si trasferiscano nel territorio dell'altra parte contraente per svolgervi temporaneamente la propria attività.
I membri di un equipaggio viaggiante di un'impresa operante nel settore dei servizi di trasporto internazionale per passeggeri o merci, su strada, ferrovia, per aria o mare ed avente la propria sede legale nel territorio dell'altra parte contraente vengono assoggettati, senza limitazioni temporali, alla legislazione di tale parte contraente. Al pari dei lavoratori pubblici, i membri delle missioni diplomatiche e gli addetti consolari di una delle parti contraenti – e le persone impiegate al loro servizio privato – che vengano distaccati nel territorio della parte che li ospita, sono soggetti alla legislazione della parte contraente che li ha distaccati. Coloro che vengano assunti localmente sono assoggettati alla legislazione del Paese che li ospita, a meno che non optino, entro tre mesi dalla data di assunzione, per l'applicazione della legislazione dello Stato per cui lavorano e a condizione che siano cittadini della parte contraente che li impiega.
L'accordo in commento, sebbene riconosca amplia applicazione al principio della totalizzazione, prevede, ai fini delle prestazioni di vecchiaia, invalidità e reversibilità, che vengano presi in considerazione periodi assicurati di almeno 12 mesi.