Contenzioso

Ricorso al comitato regionale sulla qualificazione del rapporto

di Germano De Sanctis

L’articolo 17 del decreto legislativo 124/2004 ha previsto una particolare forma di ricorso amministrativo improprio con riferimento all'attività ispettiva, ogni qual volta essa abbia ad oggetto la corretta qualificazione, nonché il corretto inquadramento del rapporto di lavoro oggetto dell'accertamento. Tale ricorso viene presentato dinanzi al Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro, istituito presso le Direzioni Regionali del Lavoro.
Il Ministero del Lavoro ha diffuso diversi chiarimenti operativi in materia. In particolare, si segnalano Circ. 24/2004, Circ. 10/2006 e Circ. 16/2010 (modificativa e integrativa della Circ. 10/2006).
Ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 124/2004, così come anche chiarito dalla Circ. Min. lav. 24/2004, sono oggetto di ricorso al Comitato Regionale:
- gli atti di accertamento (cioè, i verbali di contestazione o notificazione di illecito amministrativo);
- le ordinanze-ingiunzioni delle Direzioni Territoriali del Lavoro;
- i verbali di accertamento degli Istituti Previdenziali e Assicurativi (INPS e INAIL) e degli altri Enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria.
Tuttavia, non tutti gli atti di tali soggetti pubblici sono automaticamente oggetto di ricorso ex art. 17 D.Lgs. 124/2004. Infatti, il predetto articolo restringe l'ambito di operatività di tale mezzo impugnatorio alle sole ipotesi in cui gli impugnandi verbali:
- abbiano ad oggetto la sussistenza di un rapporto di lavoro,
- ovvero la diversa qualificazione (da intendersi esclusivamente come l'individuazione della tipologia contrattuale del rapporto di lavoro) dello stesso, non configurando altre ipotesi di competenza ratione materiae in capo al Comitato.
In altri termini, la norma in questione trova applicazione in presenza di ipotesi di lavoro “nero” (cioè, quando il lavoratore è sconosciuto alla Pubblica amministrazione e non risulta dalla documentazione obbligatoria) e di lavoro “grigio” (cioè, lavoratore inquadrato con rapporto di lavoro parasubordinato riconosciuto invece dal personale ispettivo come rapporto di lavoro subordinato), nonché dei verbali di illecito amministrativo o di recupero contributivo con annesse sanzioni civili adottati dagli Enti previdenziali.
Si evidenzia che, in un secondo tempo, Min. lav. circ. 10/2006 ha riscontrato la competenza del Comitato anche relativamente ai ricorsi avverso i verbali di accertamento delle Direzioni Territoriali del Lavoro aventi ad oggetto il disconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro, con la precisazione che il ricorso avverso verbali d'accertamento congiunto del Ministero del lavoro e degli Enti è da considerarsi ammissibile, purché si verta sulla verifica della qualificazione del rapporto di lavoro, anche nel caso di sussistenza soltanto di profili previdenziali e non anche di violazioni amministrative.
Qualora, invece, il ricorso verta sulla sussistenza del rapporto di lavoro, secondo Min. lav. circ. 10/2006, il Comitato non può prescindere dai fatti storici accertati direttamente dal verbalizzante od avvenuti in sua presenza, i quali possono essere messi in discussione solo attraverso la querela di falso ex artt. 221 ss. c.p.c.
D'altro canto, se il ricorso ha ad oggetto la corretta qualificazione del rapporto di lavoro, la medesima circ. 10/2006 ha specificato che tale qualificazione deve intendersi riferita esclusivamente all'individuazione della tipologia contrattuale nella quale devono essere inquadrate le prestazioni lavorative rese, senza entrare nel merito di ulteriori aspetti di natura normativa o contrattuale. Nel caso di verifica della sussistenza o meno di eventuali irregolarità formali o procedurali dell'atto impugnato, secondo la Min. Lav. Circ. 10/2006, soltanto qualora tali eccezioni in rito siano sollevate dal ricorrente, il Comitato deve esaminare anche tali profili procedimentali di illegittimità, potendo conseguentemente annullare l'atto impugnato anche soltanto per vizi non sostanziali.
Soggetti legittimati a proporre il ricorso
Possono proporre ricorso al Comitato Regionale i soggetti cui è stato notificato e/o che hanno ricevuto l'atto impugnato (verbale di illecito amministrativo, ordinanza-ingiunzione o verbale di accertamento degli Enti Previdenziali), ovvero il trasgressore e l'obbligato solidale. Tali soggetti devono essere portatori di un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento medesimo, entro e non oltre trenta giorni dalla notificazione dello stesso.
Data la natura esclusivamente documentale dell'istruttoria del ricorso, non si ritiene possibile l'individuazione di un soggetto controinteressato nel relativo provvedimento amministrativo né l'instaurazione di un contraddittorio con quest'ultimo.

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