Rapporti di lavoro

Tfr e crediti di lavoro: il coefficiente di rivalutazione di settembre 2014

di Luca Vichi

L'ISTAT, in data 14 ottobre 2014, ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi per il mese di settembre 2014.
Tale indice, che fa riferimento ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente (extragricolo) e viene utilizzato per l'adeguamento di valori monetari (ad esempio affitti ovvero assegni dovuti al coniuge separato e appunto per il trattamento di fine rapporto), è risultato pari a 107,10. Si ricorda come tale indice sia utile anche ai fini della determinazione della rivalutazione dei crediti di lavoro.

Nota bene: a partire dal mese di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice FOI è il 2010 (la base precedente era 1995=100).

L'articolo 2120 del Codice Civile
L'importo della rivalutazione del TFR viene determinato applicando, al TFR accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente, un coefficiente per la cui determinazione deve farsi riferimento a quanto previsto dall'articolo 2120 del Codice Civile.
Tale norma prevede: «Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero».
Si precisa come:
­la rivalutazione interessi esclusivamente il trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente; nessuna rivalutazione deve essere riconosciuta sulle quote di TFR maturate nell'anno corrente;
­la rivalutazione spetti anche sulle quote versate al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS in caso di aziende con più di 50 addetti e di lavoratori che hanno optato per il mantenimento del TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del Codice Civile;
­nessuna rivalutazione debba essere effettuata sulle quote di TFR destinate alla previdenza complementare.

L'indice di rivalutazione di settembre 2014
Il coefficiente di rivalutazione di settembre 2014, pari a 1,125000, viene utilizzato per rivalutare il TFR accantonato al 31 dicembre 2013 da parte dei lavoratori che cessano il proprio rapporto di lavoro nel periodo 15 settembre – 14 ottobre 2014.
La costruzione dell'indice di rivalutazione del TFR relativo al mese di settembre 2014 avviene con le modalità di seguito descritte e, come anticipato, illustrate nell'articolo 2120 del Codice Civile.

Indice ISTAT di dicembre 2013 = 107,10
Indice ISTAT di settembre 2014 = 107,10

107,10 – 107,10 = 0,00
0,00 : 107,10 = x : 100
x = 0,00000
(incremento percentuale rispetto a dicembre dell'anno 2013)

0,000000 x 75% = 0,000000

0,000000 + 1,125 (9/12 di 1,5%) =
1,125000

Recupero dello 0,50% IVS
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 297/1982, il datore di lavoro, in fase di rivalutazione e accantonamento del trattamento di fine rapporto, sia nel caso che tale operazione avvenga il 31 dicembre dell'anno ovvero che avvenga in corso d'anno, provvede a recuperare, sulla quota di TFR accantonata, un importo pari allo 0,50% dell'imponibile previdenziale dell'anno di riferimento.
In merito a tale contributo va precisato che:
- trova applicazione anche per i dirigenti industriali;
- con riferimento ai lavoratori assunti con misure agevolate, va tenuto conto della misura del contributo effettivamente versata;
- non risulta dovuto per i lavoratori con qualifica di apprendisti.

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