Cessione ramo d'azienda e agevolazioni contributive
R: Secondo il Ministero del lavoro (interpello 20/2010) il cessionario nell'ambito di un trasferimento di azienda continua a godere degli sgravi contributivi previsti dall'art. 8, comma 9, legge 407/1990, già fruiti dal cedente, per la parte residua sino alla scadenza dei 36 mesi, in quanto, non verificandosi l'interruzione del rapporti di lavoro che costituiscono la fonte dei predetti sgravi, non mutano, anche a seguito del trasferimento d'azienda, né la condizione soggettiva dei lavoratori occupati, né la tipologia contrattuale adottata al momento dell'assunzione. Lo sgravio contributivo del 100% potrà essere tuttavia garantito al cessionario sempreché seguiti ad operare nei territori del Mezzogiorno di cui al D.P.R. n. 218/1978, oppure rientri nel novero delle imprese artigiane, altrimenti lo sgravio sarà del 50%. Stessa conclusione riguarda i contratti di apprendistato purché il cessionario che acquisisce apprendisti prosegua e completi il percorso formativo previsto dal piano formativi individuale.