Rapporti di lavoro

Tempi di guida: il Ministero chiarisce le deroghe

di Luca Vichi

Con la nota ministeriale del 27 febbraio 2015 vengono fornite alcune precisazioni in merito alle modifiche apportate al Regolamento (CE) n. 561/2006 dall'articolo 45 del Regolamento (CE) n. 165/2014, applicabile dal 2 marzo 2015.


Le nuove deroghe al regolamento n. 561/2006
La nuova lettera a bis dell'articolo 3, introdotta come anticipato dal Regolamento (CE) n. 165/2014, stabilisce come il Regolamento n. 561/2006, e quindi l'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo di cui al Regolamento (CEE) n. 3821/85, non risulti applicabile, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente, ai trasporti stradali:
- effettuati a mezzo di veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate;
- impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione;
- utilizzati solamente entro un raggio di 100 chilometri dal luogo in cui si trova l'impresa.
La nota in commento precisa in merito come la tipologia di trasporto oggetto della deroga si riferisca esclusivamente a fattispecie in cui vengano trasportate attrezzature, materiali e/o macchinari finalizzati all'utilizzo degli stessi nell'ambito della professione che costituisce l'attività principale del conducente.
Più precisamente, anche alla luce della decisione della Corte di Giustizia relativa alla causa C-128/04, viene precisato che,a titolo di esempio, non rientrano nell'esenzione predetta:
- il conducente di un veicolo appartenente ad un'impresa commerciale che, pur entro un raggio di 100 chilometri, guidi un autocarro di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate per trasportare merci vendute o destinate alla vendita;
- il conducente di analogo veicolo appartenente ad un'impresa artigiana se il trasporto dei materiali, delle attrezzature e dei macchinari serve a soddisfare le esigenze di altri dipendenti della stessa impresa, ma non del conducente medesimo.
Per quanto attiene la modifica apportata alla lettera d), paragrafo 1 dell'articolo 13, la nota precisa che il riferimento contenuto nel DM 20 giugno 2007 all'articolo 13 predetto va inteso come riferimento alla lettera d) nella nuova formulazione. Resta fermo che la dispensa dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo trova applicazione per i veicoli interessati nelle sole ipotesi in cui gli stessi svolgano le attività di trasporto per il quali il DM 20 giugno 2007 ha disposto la deroga.

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