La responsabilità solidale resta su contributi e retribuzioni
Il decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali ha eliminato la responsabilità solidale in ambito fiscale (abrogando i commi 28, 28 bis e 28 ter dell'art. 35 del Dl 223/2006).
Le norme in questione prevedevano che l'appaltatore, nei limiti del corrispettivo che spetta al subappaltatore, rispondesse in solido con quest'ultimo del versamento all'erario per le ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente dovute dal subappaltatore (in relazione alle prestazioni di lavoro effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto).
La responsabilità veniva meno solo previa acquisizione da parte dell'appaltatore, prima del pagamento del corrispettivo, della documentazione attestante la regolarità degli adempimenti fiscali effettuati dal subappaltatore.
Anche il committente era coinvolto nella previsione normativa posto che, sempre prima di provvedere al pagamento del corrispettivo, doveva chiedere l'esibizione della documentazione attestante la regolarità degli adempimenti fiscali eseguiti dall'intera filiera dell'appalto; in mancanza il committente, pur non diventando responsabile solidale, incorreva in una sanzione amministrativa che variava da 5.000 a 200.000 euro.
Ora il nuovo decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali ha disposto il superamento della responsabilità fiscale tra appaltatore e subappaltatore per quanto concerne il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente riferite al rapporto di subappalto ed ha cancellato la sanzione amministrativa prevista per i committenti.
E' opportuno ricordare che già in precedenza il legislatore era intervenuto eliminando la responsabilità solidale sul versamento dell'Iva (art. 50 del Dl 69/2013): di conseguenza, con la soppressione della responsabilità solidale sia per quanto concerne l'Iva, sia in ambito fiscale i committenti e gli appaltatori non saranno più tenuti a richiedere la certificazione di regolarità dei versamenti delle ritenute.
Resta però in vigore la solidarietà retributiva e contributiva nei limiti di quanto disposto dall'articolo 29 del Dlgs 276/2003 (cosiddetta riforma Biagi).
In questo ambito, infatti, l'unica novità del decreto sulle semplificazioni fiscali consiste nel fatto che il committente che ha eseguito il pagamento in luogo dell'appaltatore o del subappaltatore è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta.