di Marrucci Mauro

La domanda

Una società ha presentato istanza CIGS per cessazione attività al Ministero del Lavoro e dopo un mese la società è fallita. Si chiede se la richiesta di CIGS debba essere ripresentata dal curatore e se il curatore debba essere autorizzato all'esercizio provvisorio per poter far fruire ai lavoratori la CIGS fino alla scadenza del periodo richiesto.

Il Ministero del Lavoro, in ragione dell’abrogazione dell’art. 3 della legge n. 223/1991 - che regolamentava la CIG concorsuale - con la circolare 5 ottobre 2015, n. 24 ha precisato che “successivamente al 31 dicembre 2015, nel caso in cui l’impresa sia sottoposta a procedura concorsuale con continuazione dell’esercizio d’impresa, ove sussistano i presupposti, la fattispecie potrà rientrare nell'ambito delle altre causali previste dal decreto legislativo n. 148/2015”. Con la successiva circolare 22 gennaio 2016, n.1 il Dicastero, facendo riferimento alle imprese che abbiano richiesto la concessione della CIGS in forza delle causali d’intervento previste dalla normativa previgente al D.Lgs. n. 148/2015, nonché dall'articolo 21 del medesimo Decreto, e che, in costanza di fruizione del trattamento richiesto, siano sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell’esercizio d’impresa, ha ulteriormente precisato che, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori, il trattamento possa essere autorizzato – nei limiti del periodo già richiesto - a condizione che gli organi della procedura si impegnino a proseguire e concludere il programma inizialmente presentato. Per favorire la fattispecie si rende necessario l’inoltro telematico con la procedura “CIGSonline”, all'interno della pratica già acquisita dalla Divisione IV, della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., una richiesta di subentro nella titolarità del programma già presentato e del quale si chiede la prosecuzione fino alla prevista scadenza, con l’impegno a garantirne il completamento. Alla richiesta deve essere allegato l’accordo sindacale sottoscritto in sede di esame congiunto dalle parti sociali nonché il provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale. Secondo il dettato di questa prassi, l’intervento di una procedura concorsuale – nel solo caso in cui sia autorizzata dal Tribunale la prosecuzione dell’impresa – determina quindi l’interruzione dell’erogazione del trattamento CIGS da parte dell’INPS a decorrere dalla data del provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale medesima. Successivamente, a seguito della richiesta di “voltura” presentata dagli organi della procedura concorsuale, può essere legittimamente autorizzata - alle richiamate condizioni - con decreto direttoriale della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla procedura concorsuale per il periodo decorrente dalla data del provvedimento di ammissione alla data di conclusione del programma inizialmente presentato. Per mera completezza, si ricorda infine che la CIGS in ambito concorsuale è stata trattata anche dalla circolare ministeriale 26 luglio 2016, n. 24.

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