Contenzioso

Scivola sulla matita, niente risarcimento

di Luigi Caiazza

L'accidentale scivolamento nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'entità della lesione, non costituisce infortunio sul lavoro risarcibile. È quanto deciso dalla Giustizia italiana dopo due iter processuali conclusi, dopo oltre vent'anni, dalla Cassazione con la sentenza 22282/14 di martedì scorso.

I fatti iniziano il 13 gennaio 1993 quando la ricorrente, durante le normali incombenze d'ufficio quale dipendente di una Pa, scivolando su una matita caduta a terra riportava lesioni permanenti pari al 67% e sia l'Inail, sia l'allora Pretore, con sentenza confermata in Appello e Cassazione, aveva escluso che l'infortunio fosse indennizzabile ai sensi del Dpr 1124/15. Il rigetto era motivato perché il rischio cui era stata esposta la lavoratrice non era diverso da quello che incombe su ogni altro soggetto che si sposti a piedi per ragioni non d'ufficio.

La lavoratrice chiamava a quel punto in causa il Governo italiano, deducendo che lo Stato era responsabile dell'infortunio e dei conseguenti danni da lei subiti (547mila euro) perché non si è adeguato entro il 31 dicembre 1992 alla Direttiva CEE 89/331 del 12 giugno 1989 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, la stessa che poi ha dato il via al Dlgs 626/94.

Con il nuovo corso la lavoratrice si rivolgeva al tribunale chiedendo che fosse investita della vertenza la Corte di Giustizia Ue perché fosse data la corretta interpretazione dell'articolo 5, commi 1 e 5 della suddetta direttiva e, all'esito, fosse condannato il Governo al risarcimento del danno da lei subito.

Esercitati anche in questo secondo giudizio i tre gradi, è giunta la richiamata sentenza della Cassazione, la quale ha precisato che la norma comunitaria non prevede alcun obbligo specifico a carico del datore di lavoro in merito all'oggetto della controversia. Infatti, mentre il primo comma del richiamato articolo 5 – che è norma di carattere generale – obbliga il datore di lavoro a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti i suoi aspetti connessi con il lavoro, al comma 5 la stessa direttiva non esclude la facoltà degli Stati membri di prevedere l'esclusione o la diminuzione della responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali o imprevedibili o ad eventi eccezionali, le conseguenze delle quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata.

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