Agevolazioni

Disabili, istruzioni Inail per il rimborso delle spese per accomodamenti ragionevoli

di Antonio Carlo Scacco

A seguito delle modifiche apportate al "Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro", sarà possibile per i datori chiedere il rimborso delle spese sostenute (nel limite massimo di 150mila euro) per porre in essere accomodamenti ragionevoli non solo nelle more della approvazione del progetto di intervento, ma anche per i costi sostenuti in precedenza, purché successivi alla data di entrata in vigore della legge di stabilità per il 2015 (ossia non prima del 1° gennaio 2015): è quanto si evince dalla circolare n. 6, diffusa dall'Inail il 26 febbraio 2019.
Per chiarire la portata della disposizione è necessario un breve richiamo storico. In materia di reinserimento sociale l'Istituto nazionale delle assicurazioni sociali poteva già, all'indomani della approvazione del Dlgs n. 38/2000, esercitare funzioni autonome, sia pure in raccordo con le altre istituzioni competenti.
Non era ancora chiaro, tuttavia, il suo ruolo in materia di reinserimento lavorativo dei disabili fino alla approvazione della legge di stabilità per il 2015 che gli ha attribuito specificamente competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati, interventi formativi di riqualificazione professionale, progetti per il superamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, nonché interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro.
In tale panel di competenze rientra certamente (e forse ne rappresenta la componente elettiva, come ammesso dallo stesso Istituto), la materia dei cosiddetti "accomodamenti ragionevoli", introdotta nel nostro ordinamento in sede di conversione del Dl n. 76/2013 dopo la condanna dello Stato italiano ad opera della Corte di giustizia europea (sentenza 4 luglio 2013, causa 312/11, Repubblica italiana/Commissione).
Cosa sono gli accomodamenti ragionevoli?
Rappresentano sovente delle soluzioni di buon senso, non particolarmente costose, quali la posizione di strisce luminose nelle vetrate e/o di strisce antiscivolo nei gradini di marmo, l'utilizzo di hardware e/o software specifici, la cura degli aspetti ergonomici della postazione, degli strumenti, la implementazione di misure psichico sociali (si veda, da ultimo, Cass. 27243 del 26 ottobre 2018).
Tutte queste spese come si è detto, purché sostenute dopo il 1 gennaio 2015 e purché motivate da necessità ed urgenza, potranno essere chieste a rimborso dal datore di lavoro. Il rimborso dovrà essere richiesto alla Direzione regionale (o alla Direzione provinciale di Trento o di Bolzano o alla Sede regionale di Aosta) competente.
È necessario indicare le ragioni di necessità e urgenza sottese alla realizzazione degli interventi e rendicontare le spese sostenute per la realizzazione degli interventi medesimi.
La modifica del regolamento ha interessato anche altre disposizioni di interesse, all'insegna di una generale semplificazione.
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio per il 2019 si prevede attualmente che il progetto di reinserimento lavorativo personalizzato, condiviso con il lavoratore, sia proposto dallo stesso datore di lavoro (in precedenza di competenza dell'Inail), mentre spetterà alla struttura territoriale preposta dell'Istituto la sua valutazione in termini di coerenza degli interventi con la finalità che essi siano idonei a far fronte alle limitazioni funzionali che rendono difficoltoso o che impediscono il reinserimento lavorativo del disabile. Ulteriori modifiche hanno interessato anche gli adempimenti previsti, all'insegna di una complessiva semplificazione.
Sarà infatti sufficiente allegare al piano esecutivo un unico preventivo per ciascun intervento, redatto nel rispetto, ove presenti, di listini e/o tariffari vigenti.
Modifiche sono state apportate anche alla modulistica necessaria (i relativi modelli sono pubblicati sul sito della Direzione centrale prestazioni socio-sanitarie).

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