L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Deducibili in unico le mensilità restituite

La domanda

Nel 2008, dopo una sentenza del giudice del lavoro, tramite la busta paga di dicembre 2008, l'azienda per cui lavoro mi retribuisce gli stipendi arretrati, per un lordo di circa 60.000 euro. A novembre 2013, a seguito di sentenza di appello, mantengo il posto di lavoro, ma non ho più diritto all'indennizzo percepito. L'azienda quindi mi richiede la restituzione di quelle busta paga (60.000 euro). A febbraio 2014 verso l'importo lordo richiesto dall'azienda tramite una transazione bancaria, aspettandomi quindi a fine anno un conguaglio Irpef in busta paga di circa 13.000 euro.Il conguaglio atteso non è mai arrivato, ma credo di avere un credito di imposta, visto che l'azienda ha recuperato direttamente da me le tasse che aveva versato allo Stato su quella busta paga.Pensate che io abbia diritto ad ottenere questo rimborso Irpef? Eventualmente, quali sono le modalità e gli strumenti per ottenerlo?

La lettera d-bis) dell’articolo 10, comma 1 del Tuir, disciplina la deducibilità dal reddito complessivo Irpef delle somme restituite al soggetto erogatore in quanto indebitamente percepite stabilendo che sono deducibili dal reddito «le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze». Poiché il datore di lavoro non ha tenuto in considerazione la norma citata in sede di conguaglio di fine anno 2014, il lettore potrà portare in deduzione dal proprio reddito l’importo lordo restituito compilando il rigo RP26 del modello Unico 2015.

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