Incentivo Occupazione Sud
Il distacco, ove genuino, non può essere considerato trasferimento e pertanto non dovrebbe incidere sull'agevolazione richiamata e commentata dalla circolare INPS 49/2018. In particolare l’art. 30 del d.lgs. 276/2003 prevede che il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o piu' lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attivita' lavorativa. Inoltre, quando il distacco comporti un trasferimento a una unita' produttiva sita a piu' di 50 km da quella in cui il lavoratore e' adibito, il distacco puo' avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. Pertanto le differenze sono sostanziali, tra l’altro comprendendo apposito accordo con il lavoratore data la distanza di esecuzione della prestazione. E’ chiaro che se in fase ispettiva fosse messo in dubbio l’istituto del distacco configurandosi invece un trasferimento definitivo della sede di lavoro, l’agevolazione dovrà essere restituita con relative sanzioni.