Adempimenti

Modello 730 integrativo: entro il 26 ottobre la presentazione al Caf o al professionista abilitato

di Cristian Callegaro

Entro lunedì 26 ottobre 2015 (la scadenza legale del 25 ottobre cade, infatti, di domenica, e per tale motivo slitta di un giorno), i lavoratori dipendenti, pensionati o percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che hanno presentato il modello 730, mediante sostituto d'imposta o il Caf/professionista abilitato, entro le scadenze ordinarie e che hanno riscontrato in tale dichiarazione errori od omissioni sono tenuti a presentare un modello 730 integrativo.

Al riguardo occorre distinguere due situazioni: nella prima è possibile presentare un modello 730 integrativo, mentre nella seconda si dovrà utilizzare il modello dichiarativo Unico.

Il contribuente che abbia riscontrato nella dichiarazione 730 presentata errori od omissioni la cui correzione determini un maggiore rimborso o un minore debito d'imposta per l'anno d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione, può presentare un nuovo modello 730 nel quale deve essere barrata la casella “730 integrativo”. Il modello integrativo deve essere presentato, comunque, a un Centro anche nel caso in cui, in precedenza, l'assistenza fosse stata prestata direttamente dal sostituto.

A seconda delle diverse situazioni, si dovrà indicare nella dichiarazione integrativa un codice diverso. In particolare:
- se il contribuente riscontra, nella dichiarazione 730 presentata, errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell'imposta scaturita dalla dichiarazione originaria, nel modello 730 integrativo deve essere indicato il codice “1” nell'apposita casella “730 integrativo” e deve essere presentato a un Caf o a un professionista abilitato, anche se l'assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d'imposta;
- se per incompletezza o incongruenza dei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria il sostituto non è stato correttamente identificato e, quindi, non è stato possibile trasmettergli il risultato contabile della dichiarazione, nell'apposita casella deve essere indicato il codice “2” e la dichiarazione va integrata limitatamente al riquadro relativo ai dati del sostituto d'imposta che deve effettuare il conguaglio, mentre i rimanenti dati devono essere i medesimi della dichiarazione originaria;
- se l'integrazione riguarda errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell'imposta scaturita dalla dichiarazione originaria e il risultato contabile del modello 730 originario non è mai pervenuto al sostituto d'imposta per inesattezze nei dati indicati nel frontespizio relativamente al sostituto che deve effettuare il conguaglio, nella casella “730 integrativo” deve essere indicato il codice “3”.

Il sostituto d'imposta effettua il conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre e sulle eventuali somme a debito deve essere applicato l'interesse dello 0,40 per cento mensile a partire dal mese di agosto. Per i dipendenti che percepiscono nel mese di agosto le retribuzioni di competenza del mese di luglio e per i pensionati deve essere applicato l'interesse dello 0,40 per cento mensile a partire dal mese di settembre.

Nelle ipotesi, invece, in cui il contribuente riscontri, nel modello 730 presentato, errori od omissioni la cui correzione determini un minore rimborso o un maggiore debito, il contribuente dovrà regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa al modello 730 utilizzando il modello Unico 2015, rettificativo del precedente modello 730; al contempo, dovrà procedere a versare autonomamente le somme dovute a titolo d'imposta.
In ogni caso, va rilevato che la presentazione di una dichiarazione integrativa (730 o Unico) non sospende le procedure relative all'assistenza fiscale e quindi non fa venire meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

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