Assicurazione Inail, occasionali agricoli
Nella lettera circolare n. 14184/2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (le cui indicazioni relative al caso di specie sono state confermate dalla lettera circolare INL 15 marzo 2018, n. 50) è stato precisato che, per quanto attiene all’obbligo assicurativo riferito ai collaboratori familiari occasionali nel settore agricolo, l’obbligo sussiste ogniqualvolta la prestazione sia "ricorrente" e non meramente "accidentale". Più in particolare si considera “accidentale” una prestazione resa una/due volte nell'arco dello stesso mese a condizione che nell'anno le prestazioni complessivamente effettuate non siano superiori a 10 giornate lavorative.