La domanda

Con la presente si richiede in merito alla copertura infortunistica nel campo agricolo dei familiari occasionali entro il quarto grado per i quali, secondo la normativa vigente, non sussistono i presupposti nè di lavoratore autonomo e nè subordinato. Si ricorda che la copertura infortuni in agricoltura viene ottemperata con pagamento eseguito nell'ex scau e non INAIL.

Nella lettera circolare n. 14184/2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (le cui indicazioni relative al caso di specie sono state confermate dalla lettera circolare INL 15 marzo 2018, n. 50) è stato precisato che, per quanto attiene all’obbligo assicurativo riferito ai collaboratori familiari occasionali nel settore agricolo, l’obbligo sussiste ogniqualvolta la prestazione sia "ricorrente" e non meramente "accidentale". Più in particolare si considera “accidentale” una prestazione resa una/due volte nell'arco dello stesso mese a condizione che nell'anno le prestazioni complessivamente effettuate non siano superiori a 10 giornate lavorative.

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