Per i regimi forfettari scocca l’ora del check su ricavi e attività
Tempo di verifiche. La prima scadenza dei versamenti a saldo per il 2019 - slittata al 30 settembre anche per minimi e forfettari, purché con attività già “coperte” dagli Isa (risoluzione delle Entrate 64/E/2019) - non è priva di effetti per chi si trova in regimi supersemplificati, anche in relazione ai chiarimenti del Fisco e con un occhio ai possibili mutamenti legati al cambio di Governo. È, dunque, il momento per un “ tagliando” delle scelte fatte, verificandone la “tenuta”, i possibili rischi e le conseguenze.
Una prima ipotesi riguarda il contribuente in regime di vantaggio che nel 2019 ha incrementato i ricavi/compensi (criterio di cassa) oltre la fatidica soglia dei 30mila euro, e magari anche oltre quella dei 45mila euro annui. Rispetto al passato, la situazione presenta meno problemi. Infatti, la decadenza (retroattiva) dal regime “dei minimi” non comporta l’atterraggio in un regime Iva ordinario.
Rispettando i requisiti per il forfait, si fa invece ingresso in tale diverso regime naturale (risposta all’interpello 140/2019), comunque caratterizzato dall’assenza degli obblighi principali del mondo Iva e da una imposta sostitutiva (5% o 15% a seconda dei casi), con molte analogie dal punto di vista reddituale. Anche nel caso si superassero nel 2019 i 65mila euro, il passaggio al regime ordinario o semplificato avverrebbe dal 2020, come vuole la regola generale per i forfetari.
È comprensibile che, applicando il criterio di cassa, quando ci si avvicina – magari a fine anno – alle soglie di legge, si “gestiscano” (senza abusi) gli incassi per cercare, ad esempio, di prolungare la permanenza nel proprio regime naturale o di acquisirne le caratteristiche. Ciò accadrà per i forfettari (e per chi vuole diventarlo) e, nelle previsioni, doveva accadere in misura maggiore con gli aspiranti alla “flat tax” del 20%, già prevista, a decorrere dal 2020, per le persone fisiche in regime di impresa o di lavoro autonomo con ricavi/compensi 2019 (ragguagliati ad anno) compresi tra 65.001 e 100mila euro. Poiché è possibile che il nuovo Esecutivo non confermi la misura, il “freno” agli incassi potrebbe rivelarsi inutile.
Un altro elemento su cui è importante riflettere sono i vari “paletti” che il legislatore ha inserito nel regime forfettario quali cause ostative. Al di là delle cause “tradizionali” (attività con regimi speciali, residenza, etc.), l’attenzione è rivolta ai rapporti di lavoro – pregressi e attuali – e alle partecipazioni possedute. Fermo il principio che la causa ostativa ha conseguenze sempre a decorrere dal periodo d’imposta successivo, i contribuenti già nel forfait e che vorrebbero rimanerci in questi mesi dovranno:
• verificare che la propria attività non sia esercitata in prevalenza (almeno il 51% dei ricavi/compensi) nei confronti di soggetti con i quali sono in corso (o lo erano nel 2017 o 2018) rapporti di lavoro, includendo i “soggetti riconducibili” al proprio datore (o “ex-datore”), ma escludendo il periodo di pratica obbligatoria per i neo-professionisti;
• valutare se sono state acquisite partecipazioni o altre posizioni giuridiche (in imprese familiari, studi associati, etc.) tali da compromettere la permanenza del regime.
Circa quest’ultimo punto, va ricordato che la circolare 9/E/2019 aveva previsto, in considerazione della “repentina” entrata in vigore del nuovo forfait e del ritardo con cui sono stati diffusi i chiarimenti, che coloro che si fossero trovati al 1° gennaio scorso «in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019», avrebbero avuto la possibilità di applicare comunque nel 2019 il regime forfettario, con obbligo di «rimuovere la causa ostativa entro la fine dell’anno, pena la fuoriuscita dal regime forfettario dal 2020» (un caso frequente è trattato nella risposta 181/2019).
Anche chi è socio di Srl “con attività riconducibile” alla propria dovrà, per mantenere il regime, cessare in corso d’anno i rapporti attivi verso la struttura; come, ad esempio, quelli di amministratore (risposte 108 e 118/2019).
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