Tipologie di part time
Come giustamente indicato nel quesito, la disciplina del lavoro a tempo parziale è stata rivisitata dal D.lgs. n. 81 del 15/6/2015. L’articolo 4 del nuovo decreto legislativo, infatti, precisa che nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l'assunzione può avvenire a tempo pieno, ai sensi dell’articolo 3 del D.lgs. 8.4.2003, n. 66, o a tempo parziale. Nella stipula di un contratto di lavoro a tempo parziale si dovrà tenere conto, con indicazione nell’atto scritto tra le parti, della puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno; inoltre la modalità di svolgimento dell’orario ridotto potrà anche essere riferita a fasce di orarie di lavoro prestabilite con rinvio a turni programmati. A differenza di quanto disciplinato dall'abrogato D.lgs. 61/2000, nel nuovo testo in vigore non sono più presenti le tre diverse definizioni del lavoro part-time. C’e tuttavia da aggiungere che in alcuni ultimi rinnovi contrattuali viene ancora effettuata la distinzione delle tre modalità di distribuzione dell’orario tra orizzontale, verticale e misto, ma tale rapporto di lavoro resta comunque definito, in disciplina vigente, un contratto con orario ridotto rispetto a quello contrattuale previsto per il lavoratore a tempo pieno, qualunque sia la distribuzione dell’orario. In merito all'orario part-time descritto si conferma, nonostante l’eliminazione della distinzione in normativa vigente, che esso deve intendersi di tipo misto. La riduzione dell’orario infatti può essere di tipo orizzontale quando il dipendente lavora tutti i giorni ma meno ore rispetto all’orario normale giornaliero; verticale quando il dipendente lavora a tempo pieno ma solo alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno; misto quando il rapporto di lavoro a tempo parziale è articolato combinando le modalità orizzontale e verticale. Nella circolare INPS n.29 del 2006, l’Istituto facendo riferimento alla normativa all’epoca vigente, non può che fare riferimento alle tre tipologie classiche del part-time, a cui si continua a fare riferimento, soprattutto per esigenze di ordine pratico. Riguardo al contenuto della circolare citata, resta valida comunque la possibilità di integrare o coprire totalmente, ai fini della misura del trattamento di pensione, i periodi in cui vi è stata attività di lavoro a tempo parziale attraverso la contribuzione volontaria, a seconda che esistano periodi con assenza di prestazione nella settimana ("part-time verticale") o di periodi con orario settimanale ridotto ("part-time orizzontale" o "misto").
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