Previdenza

Contributi maggiorati per chi ha prodotto fibre ceramiche refrattarie

di Matteo Prioschi


Per fruire delle agevolazioni previdenziali loro riservate, i lavoratori che hanno svolto attività per almeno dieci anni nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie devono allegare alla domanda di pensione la documentazione che attesti l'attività svolta.

La legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 247, della legge 205/2017) ha previsto l'applicazione a questi lavoratori delle agevolazioni già in vigore per chi è stato esposto all'amianto. Il beneficio consiste nell'applicazione del coefficiente di 1,5 sia per il diritto che per l'importo della pensione, agli anni di lavoro svolti fino al 30 settembre 2003; del coefficiente di 1,25 solo per l'importo della pensione, ai periodi successivi al 30 settembre 2003.

Con la circolare 119/2019 l'Inps fornisce alcuni chiarimenti sull'applicazione della norma, in attesa che con ulteriore messaggio sia indicata la procedura per il riconoscimento dell'agevolazione. Viene precisato innanzitutto che il coefficiente moltiplicatore può essere utilizzato anche per le pensioni in cumulo secondo le regole generali (legge 228/2012) e per quota 100 (articolo 14, comma 2, del decreto legge 4/2019). Tuttavia l'incremento dell'importo dell'assegno previdenziale viene riconosciuto solo sulla quota retributiva della pensione, escludendo quindi quella contributiva.

L'istituto di previdenza stabilisce inoltre che, in mancanza di un riferimento normativo esplicito, per consentire di valutare l'esistenza del requisito di aver svolto attività lavorativa di produzione di fibre ceramiche refrattarie, spetta ai lavoratori inoltrare domanda specifica, in modo analogo a quanto avviene per le attività “gravose”. In particolare occorre selezionare tra le “richieste aggiuntive” quella relativa all'incremento dell'anzianità contributiva per chi ha lavorato nella produzione di fibre ceramiche refrattarie. Inoltre deve essere allegato il modello Ap138 compilato dal datore di lavoro attestante il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento e le mansioni svolte o, se impossibile, un'autodichiarazione del lavoratore stesso.

Questa agevolazione non è cumulabile, precisa l'Inps, con altre forme di anticipi di accesso al pensionamento o di incremento dell'anzianità contributiva e in tal caso gli interessati al momento di presentazione della domanda di pensione devono scegliere quale beneficio fruire.

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