Contenzioso

Sicurezza sul lavoro, la Cassazione traccia il perimetro della responsabilità del datore

di Angelina Turco

La responsabilità del datore in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art. 2087 del codice civile non è oggettiva; incombe sul lavoratore l'onere della prova.
La Corte d'Appello aveva respinto la domanda di un lavoratore di riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorsogli nella conduzione di un motociclo a suo avviso malfunzionante. Più in particolare la sentenza di merito aveva osservato che la difesa del lavoratore, seppur articolata, non dimostrava l'esistenza della "nocività dell'ambiente di lavoro", ovvero l'utilizzazione di strumentazione non regolare, non essendo risultato che il motociclo, acquistato non molto prima della verificarsi del sinistro, non fosse stato oggetto di manutenzione, ovvero non fosse conforme alla normativa di riferimento, o fossero stati segnalati guasti o episodi di malfunzionamento. La Corte d'appello aveva altresì ritenuto non individuabili misure organizzative atte ad evitare il danno, da considerarsi non preventivabile.
Date tali premesse la Cassazione, con ordinanza del 26 luglio 2019, n. 20366, si è trovata costretta a ribadire il perimetro di operatività della responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. con argomentazioni che possiamo così riassumere:
– la responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c., non è di natura oggettiva;
– il mero fatto che il lavoratore abbia riportato lesioni in occasione dello svolgimento della propria attività non determina di per sé l'addebito delle conseguenze dannose al datore di lavoro, essendo necessaria la prova, tra l'altro, della nocività dell'ambiente di lavoro (tra le tante Cass. n. 24742/2018);
– la responsabilità del datore va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento (Cass. n. 2038/2013);
– incombe sul lavoratore che lamenti un danno alla salute a causa dell'attività svolta, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, il nesso tra l'uno e l'altro;
– solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. La responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. è ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici (Cass. n. 3786/2009; n. 13956/2012).

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