Contrattazione

Etero organizzazione anche a distanza e senza definire tempi e luoghi

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di Maurizio Del Conte

Per quanto riguarda le collaborazioni, la versione del Dl 101/2019 licenziata dal Senato conferma che la nuova disciplina interviene con aggiustamenti ai margini rispetto ai principi cardine già tracciati dalle ultime riforme in materia di collaborazioni etero organizzate e di co.co.co genuinamente autonome. In particolare si conferma l’impostazione dell’articolo 2 del Dlgs 81/2015, che non solo non viene abrogato, come si prospettava nelle prime bozze del decreto rider fatte circolare oltre un anno fa dal governo giallo-verde, ma viene, anzi, rafforzato. Sotto tre profili.

Innazitutto, è espressamente previsto il meccanismo della estensione della disciplina della subordinazione nei casi di etero organizzazione dei collaboratori mediante piattaforme digitali. Una precisazione forse superflua, ma che fuga eventuali dubbi sul fatto che, oggi, l’organizzazione della prestazione lavorativa possa avvenire anche attraverso la mediazione di strumenti tecnologici.

In secondo luogo viene rimosso il limite rappresentato dal riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro come criteri necessari ai fini della configurabilità della etero organizzazione. Criteri che, nella formulazione originale della norma del 2015, erano stati inseriti in ossequio a una giurisprudenza in verità già largamente superata. D’altra parte, quel riferimento ha subito una definitiva perdita di senso dopo l’entrata in vigore della legge 81/2017 sul lavoro agile, che ha affrancato la subordinazione dai vincoli classici del tempo e del luogo della prestazione di lavoro. È chiaro, infatti, che se il lavoro dipendente può svolgersi senza vincolo di orario o di sede, non è su tali elementi che si può individuare la disciplina applicabile. Tant’è che la stessa legge 81/2017, nella parte dedicata al lavoro autonomo, non ha assegnato alcun rilievo agli elementi spazio-temporali ai fini del giudizio sulla reale autonomia delle collaborazioni coordinate e continuative, escludendo dunque che si possa configurare la etero organizzazione – e, tanto meno, la subordinazione - quando il collaboratore, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, organizzi autonomamente l’attività lavorativa.

Infine, il meccanismo di estensione della disciplina del lavoro subordinato in caso di etero organizzazione si applica non più alle collaborazioni esclusivamente personali, essendo sufficiente che siano prevalentemente personali. Anche sotto questo profilo si registra un rafforzamento del meccanismo previsto dall’articolo 2 del Dlgs 81/2015, anche se con effetti concreti probabilmente trascurabili. Sembra, infatti, che la preoccupazione del legislatore sia stata quella di non escludere dal meccanismo quei casi in cui il collaboratore si avvalga, per l’esecuzione della prestazione, di strumenti o attrezzature di sua proprietà. Anche in questo caso, una preoccupazione che pare ispirarsi a filoni giurisprudenziali molto risalenti nel tempo, figli di una rappresentazione del lavoro più attenta agli strumenti materiali che alla evoluzione delle modalità organizzative.

A fianco di questi interventi di carattere generale, si inserisce la specifica disciplina delle collaborazioni aventi a oggetto le attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme digitali. Si tratta di regole micro settoriali, che introducono alcune tutele specifiche per i “rider”, sotto il profilo retributivo, previdenziale e assicurativo. Un complesso di regole che, proprio per il ristretto ambito di applicazione, non incidono in alcun modo sui principi generali.

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