Rapporti di lavoro

Incerto il contributo di licenziamento per lavoratori in mobilità

di Antonio Carlo Scacco

Dal 1° gennaio non è chiaro se sia dovuto il contributo di licenziamento anche per le interruzioni dei rapporti di lavoro riferite ai lavoratori collocati in mobilità dagli organi delle procedure fallimentari: è l'effetto della abrogazione, operata dall'articolo 2, comma 70, della legge Fornero (legge 92/2012), dell'articolo 3 della legge 223/1991.

Per ciascun lavoratore collocato in mobilità i datori non edili soggetti alla Cigs sono tenuti a versare un particolare contributo (denominato “contributo d'ingresso”) alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (articolo 5, comma 4, della legge 223/1991). Il contributo, rateizzabile in 30 rate mensili e pari a 6 volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore, è destinato al finanziamento della indennità di mobilità.

La legge Fornero, nell'istituire il contributo di licenziamento su tutte le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato che danno il teorico diritto alla percezione della Naspi (fino ad aprile 2015 denominata Aspi), aveva previsto fino al 31 dicembre 2016 l’esenzione dal pagamento del contributo di licenziamento nei casi in cui fosse dovuto il predetto contributo di ingresso (articolo 2, comma 33). Ciò all'evidente scopo di evitare duplici e vessatorie imposizioni.

Tuttavia, la fattispecie relativa alla collocazione in mobilità dei lavoratori da parte del curatore, liquidatore o commissario in caso di procedura concorsuale, era prevista dall'articolo 3 della legge 223/1991, e il regime di esenzione dal versamento del contributo di ingresso dal comma 3 del medesimo articolo. L'Inps si era espressa sull'argomento con messaggio 10358 del 27 giugno 2013 (peraltro confermato con messaggio 4441/2015). L'istituto di previdenza, accogliendo reiterate sollecitazioni provenienti da Confindustria, aveva escluso il pagamento del ticket di licenziamento a seguito della interruzione dei rapporti di lavoro dei lavoratori in mobilità nelle imprese assoggettate a procedure concorsuali.

Si legge nel messaggio che «fino a quando sarà operativa l'esclusione prevista dal citato articolo 3 della legge 223/91, la contribuzione di cui all'articolo 2, comma 31 della legge di riforma non riguarderà gli organi delle procedure concorsuali». In buona sostanza, considerata la situazione di crisi in cui versa l'impresa, le motivazioni che impedivano il versamento del contributo di ingresso si applicavano anche all'esonero dal versamento del contributo di licenziamento.

Tuttavia, una volta abrogato dal 1° gennaio 2016 l'articolo 3 della legge 223/1991, l'Inps aveva chiaramente sostenuto che il contributo di licenziamento si sarebbe applicato anche per le interruzioni intervenute nell'ambito delle procedure concorsuali ancora in corso (ovviamente quelle già autorizzate al 31 dicembre 2015). Ma l'interpretazione dell'istituto previdenziale sembra contrastare con quella del ministero del Lavoro.

Nella recente nota 28 del 15 dicembre 2015, in risposta a un quesito dei consulenti del lavoro, i tecnici ministeriali hanno chiarito che l'abrogazione dell'articolo 3 della legge 223 non impedisce la fruizione dell'esonero dal versamento del contributo di ingresso per le procedure autorizzate fino al 31 dicembre 2015. Ne segue, a stretto rigore di logica, che anche il contributo di licenziamento previsto dalla legge Fornero non dovrebbe essere applicabile nell'ambito delle (residue) procedure concorsuali, dal momento che il ministero ha chiarito che per quelle in corso di fatto resta operativa (anche se la norma è stata abrogata) l'esclusione dal pagamento del contributo d'ingresso prevista dal vecchio articolo 3 della legge 223. Un chiarimento sarebbe auspicabile.

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