Contrattazione

Al via l’Accordo territoriale sul tempo determinato stagionale a Roma e Provincia

di Michele Regina

Il 2 settembre 2019 Confcommercio Roma e le organizzazioni sindacali Roma e Lazio (Filcams Cgil , Fisascat Cisl e Uiltucs), hanno sottoscritto l'accordo territoriale per Roma e Provincia in materia di stagionalità per l'utilizzo del contratto a tempo determinato nelle aziende di Roma e Provincia.

L'intesa si è resa necessaria per venire incontro alle diverse e nuove esigenze del tessuto imprenditoriale capitolino e per limitare i vincoli previsti dal decreto dignità.

I contratti a tempo determinato stipulati nell'ambito dell'accordo territoriale fruiscono infatti dei benefici di legge, riconosciutei dal decreto legislativo 81/2015 e in materia di causali, stop and go, durata massima e numero complessivo di contratti a termine utilizzabili.

I contratti a termine stipulati nel rispetto dell’accordo:
• possono essere rinnovati o prorogati con lo stesso lavoratore anche in assenze delle causali introdotte dal decreto dignità;
• sono esenti dal limite della durata di 24 mesi complessivi previsto per i normali contratti a tempo determinato, senza obbligo di trasformazione in caso di superamento del limite;
• non sono computati nella soglia di utilizzo individuata dalla contrattazione collettiva e dalla legge;
• possono essere rinnovati senza dover rispettare il periodo di interruzione di 10 o 20 giorni (stop&go).

I benefici normativi dell'accordo sono determinati dalla ubicazione geografica dell'unità produttiva ove si intende procedere all'assunzione. L’intesa prevede che i lavoratori assunti con contratto stagionale a tempo determinato ai sensi dell'accordo e che abbiano raggiunto il tetto di 6 mesi di effettivo lavoro, anche per effetto di più contratti stagionali, hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi. Tale diritto opera per le assunzioni perfezionate per le stesse mansioni svolte in esecuzione dei contratti a termine a carattere stagionale e deve essere richiamato nella lettera di assunzione. Il diritto di precedenza deve essere esercitato dal lavoratore entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Per monitorare gli effetti dell'applicazione dell'accordo la comunicazione dell'eserzio del diritto deve pervenire all'Ebit Lazio.

L'accordo può essere applicato da imprese:
• non rientranti nel campo di applicazione dell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, numero 1525;
• che applichino e rispettino integralmente il Ccnl per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi sottoscritto da Confcommercio con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UilTucs;
• in regola nell'ambito dell'iscrizione, del mandato di rappresentanza e della posizione contributiva con Confcommercio Roma ;
• in regola con il versamento dei contributi obbligatori per il finanziamento degli enti bilaterali;
• che versino regolarmente i contributi obbligatori in favore dell'assistenza sanitaria;
• che non stipulino contratti a chiamata (lavoro intermittente) nei periodi in cui è possibile stipulare contratti a temine stagionali indicati dall'articolo 2, comma 2, dell'accordo territoriale.

Le aziende comunicano, attraverso l'allegato 1 dell'accordo, a Confcommercio Roma e a Ebit Lazio l'adesione all'intesa e dichiarano di essere in regola con i requisiti di cui sopra.

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