L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Pausa pranzo pubblici esercizi

di Callegaro Cristian

La domanda

Un'azienda applica il contratto pubblici esercizi, per il personale che svolge 8 ore consecutive oltre ad essere prevista una pausa di dieci minuti la mezzora per la consumazione del pasto è obbligatoria oppure il pasto può essere consumato prima dell'inizio del turno?

Il diritto ad un periodo di pausa giornaliero è contemplato all'articolo 8 del decreto legislativo n. 66/2003. La previsione normativa stabilisce che, qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. In difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a 10 minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Il periodo di pausa può essere fruito anche sul posto di lavoro, ma non può essere sostituito da compensazioni economiche. Nel caso in analisi, ove si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, l'articolo 122 dello stesso contratto stabilisce che “è demandato ai contratti integrativi territoriali o aziendali stabilire la durata del tempo per la consumazione dei pasti tra un minimo di mezz'ora ed un massimo di un'ora al giorno”. Ai fini della durata del periodo di pausa giornaliera, pertanto, il lettore dovrà tener conto di quanto appena detto. In merito alla eventuale concentrazione della pausa all'inizio o alla fine della giornata lavorativa, la cui applicazione determina in sostanza una sorta di riduzione dell'orario di lavoro, la stessa può essere ritenuta lecita, ad avviso del Ministero del Lavoro, come disciplina derogatoria ex articolo 17 comma 1, decreto legislativo n. 66/2003. Per il suo legittimo esercizio il datore di lavoro dovrà accordare ai lavoratori degli equivalenti periodi di riposo compensativo o, comunque, assicurare agli stessi un'appropriata protezione.

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