Contenzioso

Nei lavori in appalto risponde chi li ha commissionati

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

In materia di appalti e della sicurezza sul lavoro correlata nel nostro ordinamento non esiste una coincidenza fra la figura del proprietario dell'immobile che si avvantaggia dell'opera e quella del committente che la appalta. Il principio emerge anche dall'esame della sentenza n. 34893/19 della Cassazione, IV Sezione penale, depositata lo scorso 31 luglio.
Con tale principio la Corte, discostandosi dalla sentenza di condanna inflitta dai giudici di merito a due coniugi nell'esecuzione dei lavori per la responsabilità derivante da un infortunio mortale occorso a un operaio dipendente di una impresa appaltatrice dei lavori di ristrutturazione, ha assolto la moglie del comproprietario che aveva appaltato l'opera.
Nella motivazione, la sentenza dà una nuova lettura all'articolo 89 del Testo unico della sicurezza (Dlgs 81/08) nella definizione del “committente” nei cantieri temporanei e mobili, con ciò aderendo a un filone introdotto dalla stessa Sezione con la precedente sentenza n. 10039/19. I giudici di legittimità, più nello specifico, non hanno condiviso le decisioni prima maturate secondo cui l'interpretazione da darsi alla definizione di cui all'articolo 89, comma 1, lett. b) del Testo unico, in merito alla definizione della figura del committente, come «qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale l'opera viene realizzata», non avrebbe potuto prescindere dal soggetto proprietario del bene, il solo che potesse trarre vantaggio dall'opera che avrebbe dovuto essere realizzata.
Le due sentenze appena citate hanno invece stabilito il nuovo principio secondo cui il committente, così come definito dall'articolo 89, «è colui per conto del quale l'opera viene realizzata», e che l'espressione per conto va intesa come «per incarico di», o «in nome», oppure «a favore di» chi abbia comunque interesse all'esecuzione dell'opera e in quanto tale stipuli il contratto, perché si avvantaggia della sua realizzazione o perché sia stato delegato ad occuparsene.
Ciò perché chi stipula il contratto in qualità di committente si assume gli obblighi di scelta delle imprese esecutrici, dell'organizzazione del cantiere e del controllo della sua regolare esecuzione ed è una figura che non necessariamente deve coincidere con il proprietario del bene o con colui che si avvantaggia dell'opera realizzata.
La Corte non ha mancato, a mero titolo di esempio, di fare riferimento all'amministratore di un condominio che stipuli un contratto di appalto di lavori, da eseguirsi nell'interesse del condominio, il quale assume, nel caso in cui la delibera assembleare gli riconosca autonomia di azione e concreti poteri decisionali, la posizione di committente con i relativi obblighi di cui all'articolo 90 del Testo unico.
In conclusione, quindi, nessuna responsabilità è configurabile a carico del proprietario non committente che non si sia ingerito nell'esecuzione delle opere, pur in assenza di delega delle funzioni.

Sentenza 34893/19 della Cassazione

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