Contrattazione

Asstel fissa il salario minimo e la sanità integrativa

di M.Piz.

«Senza voler entrare nel merito della sentenza, che comunque reputiamo positiva, uno degli spunti di maggiore interesse viene dall’importante riconoscimento del ruolo degli accordi collettivi».

La decisione del Tribunale di Roma, che con la sentenza 4243/19 ha valorizzato la contrattazione fra le parti sociali in base a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 del Dlgs 81/15, secondo il direttore di Asstel, Laura Di Raimondo, rafforza ulteriormente il sistema di relazioni industriali intessuto dall’associazione di categoria che nel sistema di Confindustria rappresenta l’intera filiera delle telecomunicazioni, in cui - spiega - «la rappresentatività e la responsabilità delle parti sono carattere distintivo rispetto ai fenomeni di dumping contrattuale».

Per legittimare il ricorso ai rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività di call center in modalità outbound, Asstel, titolare del Ccnl delle telecomunicazioni, ha sottoscritto già nel 2013 con Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil un accordo specifico che ha introdotto per questi collaboratori un compenso minimo orario, indipendentemente dal raggiungimento di obiettivi di vendita. «Questo accordo - sottolinea Di Raimondo - è stato poi oggetto di costante manutenzione anche rispetto all’evoluzione di tale modalità lavorativa». Il risultato finale è stato l’Accordo firmato il 31 luglio 2017, il quale ha raccolto tutte le intese siglate in precedenza, fra cui quella del 28 giugno 2016 che ha previsto per i collaboratori dei call center in outbound l’introduzione di un piano sanitario integrativo del Ssn.

Anche per contrastare la proliferazione di accordi sindacali stipulati da soggetti non rappresentativi, Asstel lo scorso 21 febbraio ha sottoscritto un ulteriore Accordo quadro con i sindacati, di portata più ampia, su principi e regole per il funzionamento delle attività del settore dei servizi di customer care, in cui sul fronte delle attività svolte in modalità outbound nel settore Tlc le parti contrattuali, al punto 1.4, «ritengono che lo stesso possa costituire il riferimento anche per la rimanente parte del mercato».

«Quest’ultimo documento - conclude il direttore di Asstel - disegna un modello organico a cui tendere nel mercato dei servizi alla clientela, sia nella filiera delle telecomunicazioni, sia nella committenza di altri settori di attività».

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