Agenzia di somministrazione e contributo per la formazione professionale
Il 14 marzo 2016 tra Ance, Aci, Anaepa-Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai, Aniem Confimi, Anier Confimi, Confapi Aniem e le organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil è stato sottoscritto l'accordo nazionale in materia di contributo per la formazione professionale a carico delle agenzia di somministrazione.
Tale accordo risulta applicabile a tutti i settori dell'edilizia (industria, piccola industria Confapi e Confimi, cooperative, artigianato).
L'accordo del 10 settembre 2003
Con l'accordo del 10 settembre 2003 le Parti hanno previsto che:
- il contributo di legge del 4 per cento per la formazione professionale, obbligatorio per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo, deve essere versato alle casse edili di competenza;
- il predetto contributo è accantonato al netto del 3,32 per cento che le imprese di lavoro temporaneo sono tenute a versare direttamente al Fondo Formatemp a titolo di costi di gestione;
- il contributo versato alle casse edili, che risulta quindi pari al 3,868 per cento delle retribuzioni imponibili, viene da queste versato alle scuole edili.
Il contenuto del nuovo accordo
Con l'accordo in commento le Parti convengono che, nell'ipotesi di accorpamento in un unico ente degli enti per la formazione e la sicurezza a livello territoriale, il contributo per la formazione professionale (3,868 per cento) versato dalle agenzie di somministrazione alle casse edili di competenza assorbe integralmente l'aliquota contributiva stabilita dalle parti sociali territoriali per l'ente unificato. Tale contributo deve essere versato dalle casse edili all'ente unificato.
Tutto ciò in considerazione di quanto previsto:
- dagli accordi nazionali del 10 settembre 2003 e del 2 ottobre 2003;
- dalle disposizioni di legge del Dlgs 81/2015 in materia di somministrazione di lavoro;
- dal Protocollo sugli Organismi bilaterali del Ccnl Industria del 18 giugno 2008, secondo cui il contributo per il finanziamento dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni e igiene sul luogo di lavoro, non deve superare la misura dell'1% - complessivamente con quello delle Scuole Edili – sugli elementi retributivi;
- dal Protocollo sugli enti bilaterali del Ccnl Industria del 1°luglio 2014 che prevede l'unificazione degli enti bilaterali a livello provinciale;
- dal Protocollo sulla bilateralità del Ccnl Artigianato del 24 gennaio 2014, in cui si sottolinea la necessità di continuare la concentrazione in un unico ente delle funzioni relative alla formazione e sicurezza;
- dal Protocollo sulla bilateralità del 17 marzo 2015 che prevede l'unificazione degli enti bilaterali a livello territoriale.