Contrattazione

Agenzia di somministrazione di lavoro, stesura definitiva del Ccnl

di Paola Sanna

Assolavoro e Nidil-Cgil, Felsa-Cisl e Uiltemp hanno sottoscritto il testo definitivo del Ccnl 15 ottobre 2019 per i lavoratori in somministrazione delle agenzie per il lavoro (Apl).
Il nuovo testo contrattuale è piuttosto articolato ed è stato strutturato per recepire tutte le modifiche introdotte nell'ultimo periodo in materia di somministrazione di lavoro.

Nella parte del contratto posta a tutela dei diritti individuali, le parti hanno inteso disciplinare il rientro in servizio da parte delle lavoratrici madri che, al termine del godimento dei benefici legati all'evento maternità, conservano un diritto di precedenza per l'avvio in missione a determinate condizioni, nei 30 giorni successivi alla cessazione dell'evento.

Per quanto riguarda la disciplina dei rapporti a tempo determinato a scopo di somministrazione stipulati tra agenzia e lavoratore, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, dal 1° gennaio 2019 la durata massima della successione dei contratti a termine tra le medesime parti è così articolata:
- nelle ipotesi di somministrazione di lavoro con il medesimo utilizzatore, i criteri di computo e la durata massima sono individuati dalla contrattazione collettiva applicata dall'utilizzatore. In mancanza di specifica disciplina contrattuale però, la durata massima della successione dei contratti è di 24 mesi;
- nelle ipotesi di somministrazione di lavoro su diversi utilizzatori, la successione di contratti di lavoro a tempo determinato tra agenzia e lavoratore non può invece superare complessivamente 48 mesi, indipendentemente dal Ccnl applicato dall'utilizzatore.

Il Ccnl conferma le proroghe di contratti di lavoro a tempo determinato per un numero massimo di sei per ogni singolo contratto nell'arco del limite legale di 24 mesi. In caso di diverso limite di durata individuato dal Ccnl applicato dall'utilizzatore, il numero massimo di proroghe è elevato a otto per ogni singolo contratto.

Di seguito le tipologie di lavoratori a cui il contratto può essere prorogato nel limite massimo di otto proroghe:
- "lavoratori svantaggiati", "molto svantaggiati" e quelli privi di impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi;
- lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore;
- tipologie di lavoratori individuati dalla contrattazione di secondo livello;
- lavoratori con disabilità (legge 68/1999).

Il contratto di apprendistato viene rivisitato alla luce dalla disciplina contenuta nel Dlgs 81/2015, così come le altre formule contrattuali previste in regime di somministrazione.

Il Ccnl ridefinisce poi tutte le modalità di determinazione e di calcolo della retribuzione dovuta al lavoratore in somministrazione, che dovrà essere allineata con quella maturata da analogo lavoratore direttamente in forza presso l'utilizzatore.

Rimane infine confermata la possibilità di ricorrere alla somministrazione anche per lavoro domestico, con estensione del sistema della bilateralità a colf e badanti.
Il nuovo Ccnl decorre dal 1°gennaio 2019 e avrà efficacia fino al 31 dicembre 2021.

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