Contrattazione

Agenzie per il lavoro, scattano gli incentivi e il nuovo welfare

di Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci

Diritto “mirato” alla formazione e alla riqualificazione professionale a vantaggio dei lavoratori con almeno 110 giornate di occupazione alle spalle e disoccupati da almeno 45 giorni: potranno rivolgersi a un’Agenzia per il lavoro ed avere “lezioni” personalizzate pari a un valore massimo di 4mila euro. Inoltre per le Agenzie per il lavoro scatta un incentivo annuale di mille euro (per un massimo di tre anni) in caso di assunzioni a tempo indeterminato. Aumenta a 800 euro (rispetto ai precedenti 750 euro) l’indennita di disponibilità prevista per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, per i periodi in cui non prestano attività presso le aziende utilizzatrici. A salire sono anche il sostegno al reddito (fino a mille euro, una tantum) e diverse prestazioni di welfare Ebitemp. E ancora: in caso di trasferimento dal luogo di residenza per esigenze strettamente connesse a una attività lavorativa si prevede una specifica misura per favorire la mobilitàterritoriale, ovvero un rimborso spese fino a 3.500 euro.

Sono queste alcune delle novità contenute nel nuovo Ccnl delle agenzie per il lavoro che viene sottoscritto questa mattina presso la sede di Assolavoro, dopo che l’ipotesi di intesa del 21 dicembre 2018 ha superato tutte le fasi di validazione negli organismi decisionali della parte datoriale e di quella sindacale. A firmare il nuovo contratto, valido fino al 2021, sono il presidente di Assolavoro, Alessandro Ramazza, affiancato dal delegato alle relazioni sindacali,Vincenzo Mattina, e i segretari di Nidil-Cgil, Felsa-Cisl e UilTemp, insieme ai segretari confederali di Cgil e Uil, rispettivamente Tania Scacchetti e Tiziana Bocchi (Uil), e il segretario generale aggiunto della Cisl Luigi Sbarra. Lo scorso anno sono state circa 800mila le persone che hanno lavorato con un contratto in somministrazione, che, com’è noto, riconosce gli stessi diritti e le stesse retribuzioni del rapporto di lavoro dipendente. Ogni mese, in media, sono più di 400mila i lavoratori in somministrazione.

Il nuovo contratto ha apportato una serie di correttivi al cosiddetto Decreto dignità, tra cui il “regime transitorio” prevedendo che tutti i periodi di lavoro a tempo determinato contrattualizzati tra le medesime parti (agenzie per il lavoro e lavoratore) vengano conteggiati per un massimo di 12 mesi nell’arco temporale di 5 anni (1°gennaio 2014 - 31 dicembre 2018). In questa maniera si è evitato l’impatto negativo della nuova disciplina del Dl 87 sull’occupazione: per via dei conteggi retroattivi, da gennaio 2019 almeno 53mila persone non avrebbero più potuto essere occupate tramite agenzia.

Il Ccnl interviene anche sulla successione dei contratti a tempo determinato tra Apl e lavoratore, introducendo due limiti di durata: nell’ipotesi di somministrazione di lavoro con il medesimo utilizzatore la durata massima della successione è fissata in 24 mesi (eccetto diverso limite individuato nel Ccnl applicato dall’utilizzatore); nell’ipotesi, invece, di somministrazione su diversi utilizzatori la successione dei contratti di lavoro a tempo determinato tra Apl e lavoratore non può superare la somma complessiva di 48 mesi.

Resta in piedi anche il rinnovato regime delle proroghe: sei proroghe per ogni singolo contratto nell’arco dei 24 mesi; per talune tipologie di lavoratori (ad esempio gli svantaggiati), ovvero qualora il contratto collettivo applicato dall’utilizzatore preveda un diverso limite di durata, il numero delle proroghe per ogni singolo contratto è elevato a otto.

Il nuovo Ccnl delle agenzie per il lavoro qualifica ulteriormente la somministrazione di lavoro come forma di flessibilità capace di soddisfare le esigenze delle imprese, implementando al contempo le tutele e l’employability delle persone mediante la formazione finalizzata alle reali esigenze del mercato del lavoro, rafforzando ulteriormente il già avanzato sistema di welfare presente nel settore sin dalla sua nascita (1997).

In quest’ottica, si rafforzano, attraverso Ebitemp, ad esempio, il sostegno alla maternità, il contributo asilo, o quello per libri e materiale didattico. Inoltre, con una disciplina puntuale dell’apprendistato tramite agenzia per il Lavoro, si rilancia uno strumento, il Monte ore garantito (Mog) più tutelante nei settori più esposti alla frammentazione contrattuale.

La formalizzazione dell’intesa contrattuale giunge al termine di un lungo percorso negoziale, considerando che l’ultimo Ccnl di settore è datato 27 febbraio 2014 ed è scaduto il 31 dicembre 2016 - reso complesso da un quadro di riferimento assai mutevole sia sul versante normativo che macroeconomico.

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