Assunzione fisioterapista da parte del medico
Ritengo che al quesito posto si possa dare soluzione positiva, in quanto l’ortopedico, titolare dello Studio, è un medico e la fisioterapista è solo una mera dipendente. Il fisioterapista, infatti, non è un medico; per la precisione questa figura viene definita come un professionista sanitario che si occupa di pazienti affetti da patologie dell’apparato locomotore, attuando le tecniche necessarie per arrivare alla riabilitazione e al recupero funzionale. Il fisioterapista si occupa della fase pratica del trattamento riabilitativo, prescritto e definito dal fisiatra, cioè si occupa dell’esecuzione nella palestra riabilitativa della prescrizione medica. Che il fisioterapista non sia un medico ma un operatore sanitario, fa si che il suo intervento si collochi in un momento successivo alla diagnosi, eseguita dal fisiatra o al più da un ortopedico. Il fisioterapista non essendo medico non è quindi autorizzato nè a visitare, nè a prescrivere radiografie o altri accertamenti strumentali, nè a porre diagnosi e tantomeno a prescrivere farmaci, ausili o altre terapie, ma è solo abilitato ad eseguire le terapie prescritte dal medico. Il fisioterapista ha il compito di realizzare, attuare le terapie fisiche necessarie alla cura del paziente, non solo prettamente legate ad esercizi fisici, ma anche utilizzando attrezzature o ausili, ma sempre seguendo la prescrizione medica. Il lavoro del fisioterapista, come qualunque altra attività lavorativa, può essere esercitata nelle forme della subordinazione o della libera professione. Quindi, nel caso di specie, la fattura sarà emessa dal medico per la totalità della sua prestazione, essendo fatto obbligo indicare e descrivere sulla fattura la natura, la qualità e la quantità della prestazione. La stessa sarà esente IVA ex art. 10, n. 18), D.P.R. n. 633/1972, a norna del quale sono esenti dall’imposta “18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze”.