Adempimenti

Dall’Inps le istruzioni per l’indennizzo-rottamazione delle licenze commerciali

di Antonio Carlo Scacco

L'indennizzo erogato a fronte della definitiva rottamazione delle attività commerciali dal 1° gennaio del corrente anno è diventato strutturale: lo ricorda la circolare Inps 77 del 24 maggio che illustra le relative novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2019 (legge 145/2018). L'indennizzo fu originariamente introdotto dal decreto legislativo 207/1996 a valere inizialmente per il solo triennio 1996-1998 ma più volte prorogato (da ultimo con la legge di stabilità 2014, fino a tutto il 2016).

Il beneficio viene erogato condizionatamente alla cessazione definitiva dell'attività commerciale (dal 1° gennaio 2019) e conseguente riconsegna al Comune dell'autorizzazione amministrativa nonché cancellazione dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la Camera di commercio. Interessati sono esclusivamente gli iscritti alla gestione commercianti che esercitano, in qualità di titolari (anche in forma societaria) o coadiutori, attività commerciale al minuto (sono esclusi i commercianti all'ingrosso) anche di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, in sede fissa o su aree pubbliche, nonché agenti e rappresentanti di commercio (ma non i loro coadiutori).

Sono escluse alcune peculiari forme di commercio quali la vendita per corrispondenza o via televisione, il commercio elettronico, la somministrazione di alimenti e bevande esercitata presso ospedali, circoli privati eccetera. Ulteriori requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda sono una età superiore a 62 anni per gli uomini e 57 anni per le donne nonché l’iscrizione, per almeno un quinquennio anche non continuativo, nella apposita gestione commercianti.

L'indennizzo è pari al trattamento pensionistico minimo (circa 519 euro al mese per il corrente anno) e viene erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia (nel 2019 67 anni, sia per gli uomini che per le donne), subordinatamente alle risorse presenti nello specifico fondo. Stante il ripristino dell'indennizzo dal 1° gennaio di quest’anno è stato contestualmente ripristinato l'obbligo di versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09% a carico degli iscritti nella gestione commercianti (lo 0,07% finanzia il Fondo mentre il rimanente è devoluto alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali).

È opportuno ricordare che la stessa legge di bilancio ha previsto un meccanismo di salvaguardia, per così dire automatico, nella eventualità che si verifichi un disequilibrio tra prestazioni erogate e contribuzione attraverso l'adeguamento della misura dell'aliquota (da adottare con apposito decreto interministeriale). L'indennizzo è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa è non può essere corrisposto ove il richiedente, al momento della domanda, percepisca un qualsiasi trattamento pensionistico di vecchiaia da qualsiasi fondo erogato. Il periodo di godimento è invece utile ai soli fini del conseguimento del diritto alla pensione, non alla sua misura.

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