Rapporti di lavoro

Nuovi importi per gli indennizzi del danno biologico in conto capitale, aumenti del 40%

di Antonio Carlo Scacco

Il 5 giugno la Corte dei Conti ha registrato il decreto del ministero del lavoro n. 45 del 23 aprile scorso che ha approvato la "Nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale", a sua volta licenziata con determina Inail del 9 gennaio.

Il danno biologico è la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale e risarcibile indipendentemente dalla incidenza sulla capacità di produzione del reddito del danneggiato.

L'indennizzo in capitale per danno biologico è una prestazione economica non tassata erogata a fronte di infortuni o malattie professionali per i quali sia stato accertato un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il 15% (per menomazioni superiori viene corrisposta una rendita).

La nuova tabella, oltre a prevedere aumenti di circa il 40% degli importi, recepisce le indicazioni della Corte di giustizia Ue contenute nella causa C - 318/13 relativamente alla interpretazione dell'articolo 4 della direttiva 79/7/CEE del Consiglio in merito alla progressiva attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale. La controversia sottoposta all'esame dei giudici europei verteva sulla domanda pregiudiziale proposta dal Ministero degli affari sociali e della sanità finlandese (Korkein hallinto-oikeus) in ordine alla concessione di un risarcimento forfettario versato a seguito di un infortunio sul lavoro.

La Corte ha chiarito in quella occasione che, ai fini del calcolo di una prestazione previdenziale versata per un infortunio sul lavoro, l'attualizzazione dell'importo effettuato in base alla differenza di speranza di vita tra gli uomini e le donne, non è legittima laddove il risarcimento versato una tantum a titolo di tale prestazione risulti inferiore, quando sia concesso ad un uomo, rispetto a quello che percepirebbe una donna di pari età.

Conformemente a tali indicazioni, la nuova tabella di indennizzo, in vigore per il triennio 2019-2021, non tiene più conto delle differenze di genere, equiparando le prestazioni che spettano a uomini e donne. La complessiva razionalizzazione del sistema di indennizzo, attuata anche attraverso l'assorbimento di tutte le precedenti rivalutazioni, è l'effetto delle previsioni contenute nella legge di bilancio per il 2019 (legge 145/2018, commi 1121 e ss).

L'indennizzo è versato al lavoratore in unica soluzione. La sede competente in base al domicilio provvede direttamente alla erogazione una volta accertato il grado di menomazione.

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