Rapporti di lavoro

Redditi PF 2019: le novità per i lavoratori autonomi

di Sonia Pucci e Luisa Miletta

La nuova casella Isa sostituisce le due corrispondenti caselle degli studi di settore e dei parametri presenti nella modulistica dello scorso anno. Proroga della maggiorazione del 30 per cento, c.d. superammortamento.

Il quadro RE deve essere utilizzato dalle persone fisiche che percepiscono redditi di lavoro autonomo, per dichiarare:
•i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell'articolo 53 del Tuir, rientranti nel regime analitico e nel regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, Dl 98/2011;
•i proventi percepiti per prestazioni di volontariato o cooperazione rese a organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28, legge 26 febbraio 1987, n. 49, qualora dette prestazioni discendano dall'assunzione di obblighi riconducibili a un rapporto di lavoro autonomo.

Sono definiti redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, cioè dall'esercizio per professione abituale di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitata in forma associata (la quota parte dei redditi di lavoro autonomo prodotti in forma associata andranno dichiarati dai singoli associati nel quadro RH).

Per sussistere il requisito della professionalità, è necessario che il contribuente ponga in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità; nel caso in cui il lavoro autonomo venga svolto occasionalmente, i redditi relativi saranno classificati come redditi diversi e andranno indicati nel quadro RL.

Qualora il contribuente, esercente un'arte o una professione, abbia adottato il regime forfettario o il regime dei minimi dovrà compilare, invece che il quadro RE, il quadro LM.

Le novità del quadro RE
La legge di Bilancio 2018 proroga la maggiorazione percentuale del 30 per cento del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi, c.d. superammortamento.
Sono agevolati gli acquisti di beni strumentali nuovi, a eccezione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto a deduzione limitata di cui all'articolo 164, comma 1, lettere b) e b bis) del Tuir, effettuati:
•entro il 31 dicembre 2018;
•entro il 30 giugno 2019 purché entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento del costo di acquisizione.

La norma è stata introdotta dalla legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) prevedendo nel nostro ordinamento un'agevolazione fiscale usufruibile anche dai lavoratori autonomi.

La legge di Bilancio 2018 ridimensiona la portata agevolativa in relazione ai seguenti aspetti:
•la maggiorazione del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili si riduce passando dal 40 al 30 per cento;
•sono esclusi dalla proroga, oltre a fabbricati e costruzioni e beni con coefficiente inferiore al 6,5 per cento, anche i veicoli e gli altri mezzi di trasporto indicati nell'articolo 164, comma 1, lettere b) e b bis) del Tuir (autoveicoli aziendali, per i professionisti, per agenti e rappresentanti e per uso promiscuo ai dipendenti).

Nel rigo RE7 vanno indicate le quote di ammortamento deducibili nell'anno. In particolare, in colonna 2 si deve riportare la somma degli ammortamenti, compresa anche la maggiorazione prevista dal superammortamento; in colonna 1, invece, va indicata solo tale maggiorazione.

Il quadro RE, inoltre, è stato soggetto alle seguenti novità:
•nel rigo RE1 sono state eliminate le caselle «Studi di settore: cause di esclusione» e «Parametri: cause di esclusione» ed è stata inserita la casella «Isa: cause di esclusione» che deve essere compilata dai soggetti per i quali operano cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;
•nel rigo RE5 (Compensi non annotati) sono state eliminate le colonne «Parametri e studi di settore» e «Maggiorazione» ed è stata inserita la colonna «Isa» per indicare gli ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini del miglioramento del proprio profilo di affidabilità, nonché per accedere al regime premiale.

La nuova casella inserita nel primo rigo sostituisce le due corrispondenti caselle relative agli studi di settore e ai parametri presenti nella modulistica dello scorso anno, e deve essere compilata dai soggetti per i quali operano cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

I maggiori ricavi/compensi inseriti nel rigo RE5 avranno rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap, come avveniva nel caso di adeguamento per gli studi di settore.

Il principio di fondo rimane quello previsto per gli studi, dove il maggior valore ai fini dell'Iva avviene sulla base dell'aliquota media stimata dal software.

In dichiarazione dei redditi e in dichiarazione Irap, invece, verranno aumentati i componenti positivi dell'importo indicato in rigo RF3 e RG2 del modello Isa, così da elevare i rispettivi imponibili che si rifletteranno di conseguenza in una maggiore imposta da versare per effetto dell'aggiustamento avvenuto a scritture contabili chiuse.

Per approfondire: Dichiarativi 2019, Redditi persone fisiche , a cura di Sonia Pucci e Luisa Miletta, in edicola e online

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