La prova non superata consente altre assunzioni
Non paiono ravvisarsi criticità in merito a quanto prospettato. In particolare, la circolare Inps n. 17/2015, esplicativa dell’istituto dell’esonero contributivo triennale introdotto dal comma 118, dell’articolo 1, della legge n. 190/2014, chiarisce quali sono le condizioni ostative che precludono l’accesso all’agevolazione con riferimento al diritto di precedenza, non menzionando tra esse il mancato superamento della prova da parte di un lavoratore con le stesse professionalità. Si ricorda, peraltro, che il licenziamento riferito al caso in esame rientra nella sfera del libero recesso, non facendo scattare alcun diritto di precedenza.