Contenzioso

Responsabilità anche per i rischi esterni

di Uberto Percivalle e Giulia Spalazzi

In tema di tutela della salute e sicurezza del personale inviato all’estero la giurisprudenza ha da tempo dato indicazioni, stabilendo che «il datore di lavoro è tenuto ad espletare tutti gli adempimenti necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori anche al di fuori del territorio italiano; responsabilità datoriale va esclusa solo in ipotesi di condotte o avvenimenti esorbitanti e assolutamente imprevedibili, cui non può ricondursi una violazione delle normative dello Stato estero in cui viene prestata l’attività lavorativa» (tribunale di Roma, sentenza 7192/2011).

Il tribunale di Ravenna (sentenza del 23 ottobre 2014) ha precisato che, laddove l’infortunio sul lavoro avvenga all’estero, ai fini della valutazione circa la risarcibilità del danno è necessario andare oltre il mero concetto di “occasione di lavoro” che è presupposto per la tutela Inail. Per garantire ai collaboratori una effettiva tutela, il datore di lavoro avrebbe anche dovuto tenere conto dei modi e dei luoghi dove questi erano chiamati a operare, avuto quindi riguardo non solo ai rischi esistenti all’interno del cantiere di lavoro, ma anche all’esterno.

La giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di nesso di causa tra obblighi del datore di lavoro e fatto criminoso del terzo è consolidata e si è reiteratamente pronunciata ritenendo che «il datore ha il dovere di valutare se l’attività della sua azienda presenta rischi extra lavorativi di fronte al cui prevedibile verificarsi insorga il suo obbligo di prevenzione» (Cassazione 4012/1998).

Le obiezioni di chi ha cercato di sostenere che se, da un lato, è doveroso che il datore di lavoro risponda “personalmente” dei rischi alla salute del lavoratore da lui stesso creati (e non eliminati per imprudenza, negligenza, imperizia), dall’altro egli non possa rispondere di un rischio imputabile a terzi, sono state superate dalla Suprema corte riportando l’obbligo di prevenzione al rischio del lavoro: «l’imprenditore deve valutare i rischi che l’esercizio di un’impresa in sé comporta. Gli obblighi che l’articolo 2087 del codice civile impone all’imprenditore in tema di tutela delle condizioni di lavoro non si riferiscono soltanto alle attrezzature, ai macchinari e ai servizi che il datore di lavoro fornisce o deve fornire, ma si estendono...anche all’ambiente di lavoro, in relazione al quale le misure e le cautele da adottarsi dall'imprenditore devono prevenire sia i rischi insiti in quell'ambiente, sia i rischi derivanti dall’azione di fattori ad esso esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova» (Cassazione 9401/95).

Nessuna esimente, dunque, per le aziende che inviano i lavoratori all’estero: i rischi devono essere sempre considerati nella loro totalità e interezza e le misure di protezione e prevenzione devono sempre essere valutate e, ove possibile, messe in atto. Pena le responsabilità civili e penali del datore di lavoro.

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