Adempimenti

No alla tassazione del servizio di monitoraggio dei dati sensibili offerto ai dipendenti

di Cristian Valsiglio

L'agenzia delle Entrate afferma che i servizi di monitoraggio di dati sensibili (cosiddetto dark-web monitoring) offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti non devono essere tassati in quanto rivolti a un interesse prevalente proprio del datore, consistente nella gestione del rischio aziendale connesso all'utilizzo illecito delle informazioni sensibili.

Con la risoluzione 12 agosto 2019, numero 77/E, l'Agenzia si occupa di un servizio offerto gratuitamente a tutti i dipendenti quale nuova frontiera del welfare. A essere tutelati non sono le persone fisiche, bensì i loro dati identificativi informatici disponibili sul web.

La fattispecie oggetto del quesito riguarda un particolare servizio di monitoraggio informatico del cosiddetto "dark web", che il datore di lavoro vuole mettere a disposizione dei propri dipendenti tramite apposita piattaforma, nella quale il dipendente dovrà indicare le informazioni che intendente tutelare (nome, cognome, codice fiscale, casella e-mail, ecc.), realizzata per prevenire e minimizzare i potenziali danni derivanti dal furto d'identità e di altri dati sensibili.

A tale scopo a ogni dipendente è fornita la possibilità di monitorare continuamente sul web sia informazioni strettamente aziendali (quali, ad esempio, e-mail e numero di badge), sia informazioni più personali (come, ad esempio, il numero della carta di identità o del passaporto).

A commento di tale fattispecie, le Entrate, ribadendo il concetto di omnicomprensività della base imponibile fiscale rilevabile dall'articolo 51, comma 1, del Dpr 917/1986, si soffermano sulle condizioni generali di deroga al predetto principio affermando che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore (ad esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale) e le erogazioni effettuate per un esclusivo o prevalente interesse del datore di lavoro.

A parere dell'agenzia delle Entrate, il servizio di dark-web monitoring, alla luce del fatto che i furti d'identità e di informazioni privilegiate costituiscono eventi sempre più diffusi sia sulla rete internet, sia sui social network, deve considerarsi uno strumento fondamentale per lo svolgimento in sicurezza e in maggiore libertà dell'attività lavorativa dei dipendenti, al fine ultimo di gestire e minimizzare il rischio aziendale connesso all'utilizzo illecito delle informazioni sensibili.

Pertanto a tutti gli effetti detto servizio deve essere considerato posto nel prevalente interesse del datore di lavoro e pertanto non tassabile in capo al dipendente anche nel caso in cui utilizzi informazioni personali dei dipendenti (ad esempio, il numero di carta di identità e il passaporto).

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