Per la Commissione europea sono irregolari gli aiuti «a pioggia» in caso di calamità naturali
La Commissione europea il 14 agosto 2015 (*) ha portato a termine il procedimento di indagine relativo alla verifica della compatibilità con il mercato interno delle agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali che l'ordinamento italiano ha introdotto, in diverse occasioni, dal 2002 al 2011.
La Commissione, con la decisione resa nota al termine di questa indagine, sia pure con le caratteristiche di documento interno non ufficiale e divulgato a scopi informativi (si veda il bollettino della Commissione europea State aid weekly e-news, numero 28/2015 del 3 settembre 2015), ha potuto constatare che determinate misure di riduzione fiscale e contributiva in zone colpite da calamità naturali adottate dall'Italia in realtà sono state distribuite “a pioggia” anche a vantaggio di imprese che non hanno, in realtà, subito danni. Ciò ha provocato un vantaggio concorrenziale iniquo alle imprese, non potendo rientrare nelle ipotesi derogatorie che la normativa europea consente rispetto al divieto di agevolazioni economiche rientranti nel concetto di aiuti di Stato.
La verifica da parte della Commissione era iniziata nel 2012, su impulso di una giurisprudenza di merito italiana, interessata da un nutrito contenzioso relativo all'accesso alle misure agevolative anche per le imprese che avevano già versato imposte e contributi (si veda Cassazione numero 11247/2010). Ad essere oggetto di indagine sono state le modalità con cui il legislatore italiano era intervenuto a fronte di alcuni eventi calamitosi che si erano verificati nel territorio italiano tra il 1990 e il 2009. In particolare, si trattava delle sospensioni nei pagamenti di imposte e contributi dopo il terremoto del 1990 in Sicilia e le inondazioni del 1994 in Italia settentrionale (convertite tra il 2002 ed il 2005 in misure di condono che avevano ridotto del 90% il debito fiscale e contributivo delle imprese), delle analoghe misure adottate tra il 2007 ed il 2011 nell'ambito dei terremoti in Umbria e nelle Marche del 1997, in Molise e Puglia nel 2002 ed in Abruzzo nel 2009 (con riduzioni fino al 60%) e delle riduzioni concesse alle imprese operanti nellarea dell'eruzione vulcanica e del terremoto in Sicilia nel 2002.
È da rilevare comunque che, a seguito di corretta notifica da parte dello Stato Italiano al momento della loro adozione, solo le misure relative al terremoto in Molise e a quello in Abruzzo sono state oggetto di una regolare procedura di verifica contestuale e sono state valutate dalla Ue quali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno e quindi escluse dalla decsione dell'agosto 2015.
Dopo aver sentito le autorità italiane e le argomentazioni rappresentate da gruppi di imprenditori e sindacati, e dagli enti previdenziali coinvolti Inps e Inail, la Commissione, in sintesi, ha ritenuto che:
a) le misure non obbligavano le imprese a dimostrare di aver effettivamente subito un danno (tranne che in alcuni casi, come in occasione delle alluvioni nell'Italia settentrionale del 1994), essendo stato applicato il criterio della sede legale (che peraltro non garantiva la coincidenza di questa con l'effttiva sede operativa o unità produttiva);
b) le misure inoltre non imponevano alle imprese di provare l'importo dei danni subiti, sganciando quindi la commisurazione del vantaggio dalla effettività del danno.
L'applicazione di questi criteri, accertata dalla Commissione, ha comportato per le imprese beneficiarie che non ne avevano diritto un indebito vantaggio rispetto alla concorrenza, e quindi un aiuto di Stato incompatibile con le norme Ue. Stabilito questo, la Commissione detta anche l'ambito dell'attività di recupero delle somme corrispondenti agli indebiti benefici attribuiti.
La normativa italiana, infatti, pone un ostacolo insuperabile (assoluta impossibilità), rappresentato dal fatto che non è previsto alcun obbligo a carico dei privati di conservare la documentazione fiscale e contabile per più di 10 anni (articolo 2200 del codice civile). Non è possibile quindi la quantificazione della sovracompensazione (della compensazione non dovuta) riferita a un momento storico anteriore al 2002, per la impossibilità oggettiva di reperire la documentazione ufficiale relativa al godimento dei benefici (attestazione del danno e delle compensazioni).
Tuttavia, secondo la Commissione, tale impossibilità è solo relativa, in quanto non esime lo Stato italiano dall'attivarsi nei confronti delle imprese che non avevano sedi operative nell'area colpita da calamità naturale al momento dell'evento. Infatti, tali imprese non potevano aver subito alcun danno per effetto dell'evento, non avendo in loco alcuna attività produttiva (dovranno essere dunque verificate le coeve attestazioni della Camera di commercio per stabilire l'effettiva operatività di un'azienda nei luoghi colpiti dagli eventi calamitosi interessati).
* il documento ha carattere interno alla Commissione, è stato reso noto a soli fini informativi ed è pubblicato in via non ufficiale, sotto la forma di lettera agli Stati membri, sul sito della Commissione europea al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33083
La decisione della Commissione è leggibile anche al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/246322/246322_1683641_206_2.pdf