Previdenza

Prescrizione quinquennale per il contributo di mobilità

di M.Pri.

Il contributo per l’accesso alla mobilità è soggetto alla prescrizione quinquennale. Con la circolare 124/2019 l’Inps ha preso atto dell’indirizzo adottato dalla Corte di cassazione in tre sentenze: 30699/2017, 672/2018, 28605/2018.

Il trattamento di mobilità ordinaria non esiste più dal 2017, tuttavia il relativo contributo era in vigore per le imprese che hanno licenziato entro il 30 dicembre 2016. L’onere standard era pari a sei volte il trattamento mensile iniziale spettante al lavoratore e poteva essere versato in soluzione unica o in trenta rate mensili.

A seguito delle decisioni della Cassazione, Inps afferma che i cinque anni si calcolano dalla data di scadenza del versamento del contributo dovuto, il quale, nel caso del pagamento unico, va effettuato entro il termine per la denuncia contributiva di competenza del mese in cui l’impresa ha comunicato il licenziamento. A fronte di un pagamento rateizzato, la prescrizione decorre dalla scadenza dell’ultima rata perché prima di tale data l’Inps «non può legittimamente pretendere il pagamento né attivare il recupero coattivo» e le singole rate non sono obbligazioni autonome e distinte.

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